In tema di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, non trovano applicazione la norma prevista dall’art. 157, comma settimo, cod. proc. pen. disposizione non richiamata dall’art. 154 del codice di rito, e quelle di cui agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. relative alla necessità di esperire nuove ricerche e di emettere decreto di irreperibilità, istituti di garanzia dettati solo nei confronti dell’imputato. Cass. pen. sez. V 19 maggio 2017, n. 24888
La notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, determina, se l’interessato non “rappresenta” con elementi idonei la mancata conoscenza dell’atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d’appello. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso “deficit” di conoscenza dell’atto da parte dell’imputato per avere il difensore d’ufficio dapprima svolto la sua attività nel corso di tutto il giudizio d’appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l’irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l’ignoranza del suo assistito; difforme n. 8150 del 2014 non massimata). Cass. pen. sez. V 21 gennaio 2015, n. 2818
Per “prima notificazione” a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen.deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello). Cass. pen. sez. V 21 marzo 2013, n. 13310
È ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, qualora l’imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell’impugnazione. Cass. pen. sez. III 8 febbraio 2012, n. 4946
È legittima la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, quando la rilevata mancanza delle persone abilitate a ricevere il piego non sia stata riferita dall’ufficiale giudiziario, o dall’agente postale, mediante l’utilizzo di formule sacramentali o la pedissequa ripetizione della dizione normativa, trattandosi di una situazione di fatto che può essere certificata o risultare in modo inequivocabile da numerose altre attestazioni, relative al fatto di avere trovato il domicilio chiuso, di non avere avuto risposta, di non avere trovato alcuno, ovvero di essere stati costretti a procedere mediante deposito dell’atto e immissione dell’avviso nella cassetta postale. (Fattispecie in cui l’ufficiale postale aveva omesso di specificare formalmente nella relata la mancanza o la inidoneità delle persone abilitate a ricevere il plico). Cass. pen. Sezioni Unite 10 gennaio 2012, n. 155
La notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l’imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere). Cass. pen. Sezioni Unite 19 luglio 2011, n. 28451
L’ impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli art. 161, comma quarto e 157 comma ottavo bis, c.p.p.può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da quali.care come definitiva l’impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l’obbligo, ex art. 161, comma quarto, c.p.p.di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale. Cass. pen. sez. V 7 giugno 2011, n. 22745
È legittima la notifica di atti nei confronti dell’imputato non detenuto, con le modalità di cui all’art. 157, comma ottavo bis, c.p.p.pur se la prima notificazione (nella specie, consistente nella notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari) sia stata effettuata quando il medesimo era ancora soltanto indagato, perché all’indagato non si estendono solo i diritti e le garanzie previste per l’imputato ma ogni altra disposizione che a quest’ultimo faccia riferimento. Cass. pen. sez. III 24 giugno 2010, n. 24263
L’art. 157, comma ottavo bis c.p.p. (introdotto dall’art. 2 D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l’intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una “prima” notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva dedotto che, a seguito della risoluzione del conflitto di competenza, il decreto di citazione per il giudizio d’appello doveva essergli notificato con una nuova prima citazione, con conseguente invalidità di quella eseguita ai sensi dell’art. 157, comma ottavo-bis c.p.p.). Cass. pen. sez. VI 21 novembre 2008, n. 43791
Ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, c.p.p.è legittima la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore di fiducia, nel caso in cui l’imputato non abbia ricevuto l’avviso dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto prescritto dall’art. 161, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la notificazione, pur diversa dal modello previsto, abbia provocato una lesione del diritto alla conoscenza e all’intervento dell’imputato ). Cass. pen. sez. VI 30 settembre 2008, n. 37174
L’invalidità dell’elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore di fiducia, perché nella specie non autenticata, non rileva ai fini della validità della notificazione regolarmente effettuata presso il medesimo difensore ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, c.p.p. Cass. pen. sez. I 31 luglio 2008, n. 32341
Le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p. sempre che l’imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di fiducia ed ha l’effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore. Cass. pen. Sezioni Unite 15 maggio 2008, n. 19602
In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la sentenza 23 settembre 1998, n. 346 della Corte costituzionale – con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui non prevede che in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità delle altre persone abilitate a ricevere il plico) venga data notizia all’interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità prescritte, nonché in quella in cui dispone che il piego venga restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro, una volta decorsi dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale – produce effetti anche con riferimento alle notificazioni eseguite prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché il procedimento nel quale esse sono state effettuate non sia stato ancora definito con decisione avente autorità di cosa giudicata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita con le formalità contemplate dall’art. 8 legge n. 890 del 1982 prima della pubblicazione della sentenza n. 346/1998 della Corte costituzionale dichiarativa della sua illegittimità). Cass. pen. Sezioni Unite 8 maggio 2002, n. 17179
La diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell’ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall’ufficiale giudiziario attività particolari dell’ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell’ufficiale giudiziario, si inquadrino nell’ambito delle medesime finalità. (Nella specie, relativa a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell’omessa indicazione, nell’avviso di ricevimento della raccomandata, dell’esecuzione delle formalità prescritte dall’art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l’ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa). Cass. pen. Sezioni Unite 22 maggio 1998, n. 15
In tema di esecuzione, a fronte di una contestazione circa la regolarità della notifica dell’estratto contumaciale, il giudice, mancando la possibilità della verifica degli atti per essere stato smarrito il fascicolo processuale, non può ritenere come “verosimile” un fatto del quale non vi è alcuna prova documentale. Cass. pen. sez. VI 10 aprile 2003, n. 16717
Poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall’ordinamento per l’imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione – nell’ambito dell’esecuzione – deve compiersi con l’osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all’imputato; deve pertanto considerarsi nulla la notificazione dell’avviso prescritto dall’art. 666, terzo comma, c.p.p.effettuata al difensore nominato di ufficio dopo che erasi constatata l’impossibilità di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall’art. 159 c.p.p. Cass. pen. sez. V 25 febbraio 1994, n. 273
In tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l’agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario è sufficiente, per la validità della notifica, che quest’ultimo sottoscriva l’avviso di ricevimento e il registro di consegna, non essendo necessaria l’indicazione delle generalità del consegnatario quando l’attestazione della consegna del plico a mano dello stesso non crei alcuna incertezza sulla sua identità. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato corretta la dichiarazione di contumacia dell’imputato, a seguito di notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani proprie di persona che l’agente postale attestava, sotto la propria responsabilità, identificarsi con il destinatario dell’atto). Cass. pen. sez. III 28 aprile 2015, n. 17708
In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell’imputato, ancorché in presenza di un’elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario. Cass. pen. sez. I 6 giugno 2000, n. 6675
Anche in tema di notificazioni a soggetti diversi dall’imputato, per le quali l’art. 167 del codice di rito prescrive l’osservanza delle disposizioni dell’art. 157 stesso codice, vale il principio di carattere generale secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell’interessato è valida dovunque essa avvenga, pure in presenza di un’elezione di domicilio, perché è la forma pisicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario. Cass. pen. sez. V 6 maggio 1997, n. 1370
La norma di cui all’art. 157 comma sesto c.p.p. (secondo cui, quando la notifica è eseguita a mani di persona convivente, del portiere o di chi ne fa le veci, la consegna «è effettuata in plico chiuso»), è diretta solo alla tutela del diritto alla riservatezza e non incide sulla conoscenza dell’atto da parte del destinatario, per cui nessuna conseguenza può derivarne sul piano processuale. Cass. pen. sez. I 9 dicembre 1993, n. 11304
In tema di notificazioni all’imputato non detenuto, la consegna dell’atto alle persone indicate nel comma sesto dell’art. 157 c.p.p. (persona convivente, portiere o chi ne fa le veci) in plico non chiuso e dunque in contrasto con il disposto di cui al suddetto comma, concreta una mera irregolarità non producente nullità, atteso il principio di tassatività delle nullità. Cass. pen. sez. VI 17 settembre 1991
L’effettuazione della notificazione (nella specie della richiesta di rinvio a giudizio) all’imputato che abbia eletto domicilio all’atto della scarcerazione, al domicilio risultato effettivo, invece che a mani del difensore a norma dell’art. 161, comma quarto, c.p.p.ancorché successivamente all’esito negativo di notifica al domicilio eletto, non rientra, pur quando appaiano sussistenti le condizioni per dar luogo a quest’ultima forma di notificazione, in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 171 c.p.p.ivi compresa quella di cui alla lett. d): previsione, questa, che appare chiaramente dettata per sanzionare non il solo fatto che sia stata indebitamente adottata una forma di notificazione in luogo di un’altra, senza riguardo all’esito che la stessa abbia comunque avuto e alla sua maggiore o minore affidabilità rispetto a quella prescritta, quanto piuttosto l’inosservanza delle norme che, nell’ambito di ogni singola forma di notificazione, contengono l’indicazione dei soggetti ai quali copia dell’atto da notificare può essere consegnata. Cass. pen. sez. I 3 giugno 1998, n. 6529
È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) eseguita mediante consegna a mani della moglie dell’interessato, con la quale non si neghi la convivenza, a nulla rilevando la condizione di asserita irreperibilità, giacché la notificazione con il rito degli irreperibili è imposta solo allorché non sia stato possibile procedere alla notificazione a norma dell’art. 157 c.p.p. Cass. pen. sez. I 13 aprile 1996, n. 1534
Nel caso in cui sussista semplice discrepanza tra il domicilio anagrafico e luogo di effettiva dimora dell’imputato, quale casa di abitazione, si deve procedere alla notifica ai sensi dell’art. 157 c.p.p. dato che la prova del luogo di abitazione può essere tratta anche da risultanze contrastanti con quelle dei registri anagrafici, non prescrivendo d’altro canto la legge forme e modalità particolari per le ricerche relative al suddetto luogo di abitazione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto rituale la notifica del decreto di citazione in giudizio effettuata all’imputato non nel suo domicilio anagrafico, ma all’indirizzo indicato come sua nuova abitazione nella querela e nel verbale di udienza nell’ambito della procedura di separazione; notifica avvenuta secondo la formalità di cui all’art. 157 comma 8 c.p.p.con deposito presso la casa comunale). Cass. pen. sez. VI, 13 giugno 1996 n. 6032