Art. 146 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Conferimento dell'incarico

Articolo 146 - codice di procedura penale

1. L’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull’obbligo di adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza (329). Quindi lo invita a prestare l’ufficio.
2 bis. Quando l’interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l’autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti (1).

Articolo 146 - Codice di Procedura Penale

1. L’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull’obbligo di adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza (329). Quindi lo invita a prestare l’ufficio.
2 bis. Quando l’interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l’autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti (1).

Note

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b.bis), del D.L.vo 4 marzo 2016, n. 32, come inserita dall’art. 1 del D.L.vo 23 giugno 2016, n. 129.

Massime

A norma dell’art. 474 c.p.p. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell’imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell’udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all’art. 177 c.p.p. Ne consegue che l’ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall’art. 146 c.p.p. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell’udienza in presenza dei motivi indicati dall’art. 474 c.p.p. Cass. pen. sez. IV 12 aprile 2005, n. 13208

Istituti giuridici

Novità giuridiche