Art. 144 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Incapacità e incompatibilità dell'interprete

Articolo 144 - codice di procedura penale

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità (177 ss.):
a) il minorenne, l’interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), l’inabilitato (415 c.c.) e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.) ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte (30, 31, 35 c.p.);
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 ss. c.p.) o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone (197) o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito (221) ovvero è stato nominato consulente tecnico (225) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (12). Nondimeno, nel caso previsto dall’art. 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto (307 c.p.) della persona sorda, muta o sordomuta.

Articolo 144 - Codice di Procedura Penale

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità (177 ss.):
a) il minorenne, l’interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), l’inabilitato (415 c.c.) e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.) ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte (30, 31, 35 c.p.);
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 ss. c.p.) o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone (197) o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito (221) ovvero è stato nominato consulente tecnico (225) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (12). Nondimeno, nel caso previsto dall’art. 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto (307 c.p.) della persona sorda, muta o sordomuta.

Massime

In tema di indagini preliminari, può essere nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento della funzione di interprete colui che sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità. (Fattispecie nella quale veniva presentata congiuntamente denuncia da parte di due coniugi, uno dei quali era nominato interprete per l’escussione a sommarie informazioni dell’altro). Cass. pen. sez. V 11 maggio 2017, n. 23021

La nullità conseguente all’incompatibilità dell’interprete ha natura relativa e, pertanto, nell’ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto ovvero, se cinon è possibile, immediatamente dopo. (Fattispecie in cui la difesa non si era immediatamente opposta, in sede dibattimentale, alla nomina di interprete da parte del Collegio di una persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario di P.G. per l’ascolto e la traduzione di conversazioni telefoniche intercettate). Cass. pen. sez. I 29 aprile 2015, n. 17905

Non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare per l’esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all’assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne vittima di reati sessuali, atteso che tale soggetto non è quali.cabile come “ausiliario”. Cass. pen. sez. III 21 gennaio 2013, n. 3055

Sussiste incompatibilità con l’ufficio di interprete per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate. (In motivazione la Corte ha precisato che analoga incompatibilità sussiste per il soggetto in precedenza incaricato di effettuare la traduzione in lingua italiana delle conversazioni intercettate, la cui trascrizione sia stata affidata, con incarico contestuale, ad un terzo). Cass. pen. Sezioni Unite 10 maggio 2011, n. 18268

Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell’ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall’art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all’art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l’ipotesi inversa dell’incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare. Cass. pen. sez. I 23 gennaio 2008, n. 3602  .

Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell’ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall’art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all’art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l’ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare. Cass. pen. sez. I 24 ottobre 2006, n. 35696  .

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