Art. 137 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Sottoscrizione del verbale

Articolo 137 - codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto dall’art. 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento (att. 50).
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

Articolo 137 - Codice di Procedura Penale

1. Salvo quanto previsto dall’art. 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento (att. 50).
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

Massime

In tema di indagini difensive, l’atto redatto dal difensore ex artt. 391-bis e 391-ter cod . proc. pen. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero, potendo, pertanto, essere ritenuto nullo ai sensi dell’art. 142 cod. proc. pen. solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell’avvocato o del suo sostituto che lo ha redatto, ma non anche se il dichiarante non lo ha sottoscritto alla fine di ogni foglio, secondo quanto prescrive l’art. 137 cod. proc. pen. Cass. pen. sez. III 17 gennaio 2019, n. 2049

La mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio ne determina l’invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio. Cass. pen. sez. IV 24 settembre 2018, n. 40950

La mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio ne determina l’invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio. Cass. pen. sez. IV 30 marzo 2017, n. 16144

Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell’ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l’inosservanza di tutte le formalità indicate dall’art. 137 c.p.p. Cass. pen. sez. II 10 maggio 1994, n. 5386

È inammissibile il ricorso col quale si deduca violazione dell’art. 137 nuovo c.p.p. in relazione all’art. 606 stesso codice assumendo che sul verbale di udienza – nella specie redatto nel giudizio direttissimo – figura solo la sottoscrizione in calce di tutti i soggetti indicati e non su «ogni foglio», donde il vizio dell’atto con la conseguente caducazione delle determinazioni ivi contenute per il principio della tassatività delle cause di nullità tra le quali non è prevista l’inosservanza di tutte le formalità indicate dall’art. 137 c.p.p. Cass. pen. sez. II 30 luglio 1991, n. 8341

In tema di formalità del processo verbale, per «firma» deve intendersi anche un segno grafico (iniziali o sigla) che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall’atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validità della sottoscrizione del verbale di istruzione sommaria, siglato dal magistrato, se dalla intestazione dell’atto è chiaramente ricavabile l’identificazione del magistrato procedente. Cass. pen. sez. I 11 giugno 1991, n. 6535

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