In tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d’ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni. Cass. pen. sez. IV 18 aprile 2018, n. 17404
Nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell’atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti. Cass. pen. sez. III 13 gennaio 2015, n. 956
Non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell’ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilità di dare in esso atto dell’inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la redazione di verbali in “files” realizzati mediante il sistema “word”). Cass. pen. sez. V 21 febbraio 2014, n. 8442
Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso. (Fattispecie relativa a verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria). Cass. pen. sez. I 12 aprile 2012, n. 13610
Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenotipico dell’udienza di primo grado non comporta alcuna nullità processuale della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che, per la presentazione dell’impugnazione, al ritardo poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o aggiunti). Cass. pen. sez. III 20 febbraio 2012, n. 6664
Il richiamo, nel corso di un atto di indagine, del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano alcun onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna delle norme del titolo terzo (artt. da 134 a 142 c.p.p.) del secondo libro del codice di rito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell’art. 309, comma quinto, c.p.p.sollevata in quanto nel corso di un interrogatorio di imputato era stato richiamato e letto un verbale di precedenti dichiarazioni spontanee, senza che quest’ultimo fosse poi trasmesso né al Gip in sede di richiesta cautelare né successivamente al tribunale del riesame). Cass. pen. sez. I 30 gennaio 2012, n. 3675
Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell’ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione. Cass. pen. sez. III 21 gennaio 2008, n. 3050