(1) 1. Se il testimone (194 ss.), il perito (221 ss.), la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, (2) il consulente tecnico (225, 230 ss.), l’interprete (143 ss.) o il custode di cose sequestrate (259), regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa (att. 47).
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 132 (376).