La correzione di errore materiale di una sentenza da parte di giudice diverso, sia pure di pari grado, dal giudice che la ha adottata è un atto abnorme, in quanto solo a quest’ultimo spetta il potere di rimediare all’errore materiale eventualmente commesso. (Fattispecie in cui il giudice a cui erano stati trasmessi per competenza territoriale gli atti di un processo aveva ritenuto di evidenziare un errore materiale nella sentenza proprio nella parte in cui era stata individuata la sua competenza e aveva di conseguenza proceduto alla correzione, trasmettendo gli atti ad altro ufficio). Cass. pen. sez. I 26 settembre 2019, n. 39618
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l’efficacia dell’accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un’ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto. (Fattispecie soggetta “ratione temporis” alla disciplina anteriore alle previsioni di cui agli artt. 130, comma 1-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione alle quali, peraltro, la Corte ha osservato che la tipizzazione, come particolare causa di correzione, della retti.ca della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo non esclude l’applicabilità della procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nel caso in cui essa sia affetta da altre ipotesi di errore materiale). Cass. pen. sez. I 6 settembre 2019, n. 37243
È ricorribile per cassazione l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione dell’errore materiale. Cass. pen. sez. II 21 marzo 2012, n. 10948
È inoppugnabile l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione di errore materiale, sia in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché il richiamo, contenuto nell’art. 130, comma secondo, c.p.p.alla necessità che il giudice provveda a norma dell’art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che devono essere osservate le forme stabilite in quest’ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione. Cass. pen. sez. V 17 novembre 2009, n. 43989
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche all’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello, quando la rilevata discrasia tra motivazione e dispositivo dell’ordinanza non ha impedito all’atto di raggiungere il suo scopo, consentendo comunque alla difesa di individuare il “decisum” ai fini della proposizione dell’impugnazione. (Fattispecie in cui il dispositivo dell’ordinanza impugnata indicava una diversa sentenza gravata da appello inammissibile). Cass. pen. sez. VI 23 gennaio 2012, n. 2743
È inammissibile la correzione, ex art. 130 c.p.p.degli errori omissivi (nella specie: mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza di condanna, della condanna del responsabile civile), nel caso in cui dalla motivazione del provvedimento errato non risulti l’estrinsecazione di un procedimento volitivo del giudice sul punto. (Nel caso di specie, la posizione del responsabile civile non risultava valutata in sentenza). Cass. pen. sez. IV 29 aprile 2011, n. 16737
In tema d’impugnazioni, in caso d’omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un ricorso in materia di riparazione per ingiusta detenzione, non è esperibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in quanto esso è previsto esclusivamente a favore del condannato. (In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisato che in tal caso è attivabile la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.). Cass. pen. sez. III 15 gennaio 2009, n. 1265
Non può essere oggetto di autonoma impugnazione l’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza la cui motivazione non sia stata ancora depositata. Cass. pen. sez. II 10 gennaio 2007, n. 281
La nuova disciplina sull’errore di fatto contenuta nell’art. 625 bis c.p.p.introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, non può essere immediatamente applicata nel procedimento di correzione di errore materiale instaurato ai sensi dell’art. 130 c.p.p. ed avente ad oggetto una sentenza della Corte di cassazione depositata prima dell’entrata in vigore della citata legge, in quanto, in mancanza di specifiche disposizioni di diritto transitorio, il nuovo istituto trova applicazione nei confronti delle sole decisioni depositate successivamente al 4 maggio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 128 del 2001. Cass. pen. sez. VI ord. 30 gennaio 2002, n. 3401
In tema di correzione di errori materiali, poiché l’art. 130 c.p.p. è applicabile solo quando la correzione non comporti una modi.ca essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l’emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la cancellazione, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, della frase «Dispone la sospensione condizionale della pena per il tempo e alle condizioni di legge». (Nel caso, in cui la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena non era contenuta nell’accordo delle parti – per non poterne l’imputato beneficiare per i suoi precedenti penali – la Corte di cassazione ha ritenuto trattarsi di errore concettuale e non di errore materiale). Cass. pen. sez. VI 29 marzo 1999, n. 742
Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. non è esperibile per emendare la pena illegittima, determinata in violazione dei principi di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di applicare la diminuente del rito abbreviato sulla pena finale rideterminata a titolo di continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile). Cass. pen. sez. I 1 luglio 2014, n. 28252
In tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M non può porre riparo nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen. perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, nè in osservanza all’art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell’imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius”. Cass. pen. sez. VI 11 dicembre 2013, n. 49858
Non è emendabile con la correzione degli errori materiali la sentenza che dichiari l’estinzione, per indulto, di una pena pecuniaria, nella specie: ammenda, di importo superiore ai limiti di legge per l’indulto, trattandosi di una modi.ca del contenuto essenziale della decisione. Cass. pen. sez. I 26 gennaio 2011, n. 2688
È inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere che la Corte di cassazione provveda a retti.care la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito. Il rimedio applicabile nella specie, cioè la correzione dell’errore ai sensi dell’art. 130 c.p.p.è attuato dal giudice della impugnazione solo quando quest’ultima non sia dichiarata inammissibile, e d’altra parte la necessità della rettificazione non è motivo riconducibile alle previsioni dell’art. 606; dal che si evince come il secondo comma dell’art. 619 del codice di rito, nel prescrivere la rettificazione a cura della Corte Suprema senza annullamento della sentenza impugnata, presupponga la pertinenza del ricorso a vizi diversi dall’errore in questione. (In applicazione del principio enunciato la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul computo erroneo della diminuzione di pena dovuta ai sensi dell’art. 442 c.p.p.specificando che alla correzione dell’errore materiale si sarebbe dovuto procedere in seguito, ai sensi dell’art. 130 c.p.p.a cura del giudice del rito abbreviato, d’ufficio o su sollecitazione delle parti). Cass. pen. sez. VI 21 luglio 2003, n. 30576
È abnorme il provvedimento della Corte d’appello, adottato quale giudice dell’esecuzione, di correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza che indicava come pena detentiva irrogata l’arresto anziché la reclusione. Cass. pen. sez. III, 27 novembre 2002, n. 39974
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si ha un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M non può porre riparo, né con le formalità di cui agli artt. 130, 619 c.p.p.perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena; né in osservanza all’art. 1 c.p. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione: ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell’imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius” (enunciato per il giudizio di appello, ma espressione di un principio generale, valevole anche per il giudizio di cassazione). Cass. pen. sez. V 29 marzo 2000, n. 771
Può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 c.p.p. quando l’intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché in tal caso la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta, e non si risolve in una modi.ca essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa. (Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto praticabile la correzione dell’errore materiale che si riferiva ai singoli elementi del calcolo che avevano portato alla determinazione della pena, laddove sia nel dispositivo sia nella motivazione la pena detentiva era indicata nella stessa misura). Cass. pen. sez. VI 8 giugno 1998, n. 6753
È legittima l’ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d’appello provveda ad emendare, integrandone il dispositivo, la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nella quale sia stata omessa la conferma delle statuizioni civili, quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice. (Nella specie, dalla motivazione della sentenza risultava il positivo accertamento della responsabilità dell’imputato, l’esame delle questioni concernenti la misura del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado e della provvisionale riconosciuta alla parte civile, la condanna al pagamento delle spese in suo favore, statuizione quest’ultima contenuta anche in dispositivo). Cass. pen. sez. II– 3 dicembre 2018, n. 53947
Può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della l’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e la Corte vi provvede con procedura “de plano”, senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Cass. pen. sez. I 8 giugno 2016, n. 23870
L’obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l’imputato condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello. Cass. pen. sez. IV 22 luglio 2013, n. 31353
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giusti.care l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse. Cass. pen. Sezioni Unite 20 febbraio 2008, n. 7945
Non può essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 c.p.p.l’omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza, che costituisce omissione di carattere concettuale e sostanziale. Il vizio di omessa pronunzia sulle spese giudiziali è deducibile in cassazione come error in procedendo e, conseguentemente, per quanto concerne la sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilità, non è possibile alcun rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento. La sua configurazione come errore di diritto rende inapplicabile anche la procedura di cui all’art. 625 bis c.p.p. Cass. pen. sez. II 16 luglio 2003, n. 29749
In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, allorché con la relativa sentenza si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte deve proporre ricorso per cassazione, in applicazione dell’art. 111 Cost.deducendo la violazione della legge processuale a suo danno e non può invece, esperire il rimedio di correzione di errore materiale, previsto dall’art. 130 c.p.p.in quanto tale procedura è limitata dall’art. 535, comma 4, dello stesso codice all’omessa condanna al pagamento delle spese processuali, che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma 1 del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell’accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di patteggiamento senza rinvio, limitatamente all’omessa pronuncia sulle spese processuali in favore della parte civile e ha trasmesso gli atti al tribunale competente per i conseguenti provvedimenti). Cass. pen. sez. VI 4 settembre 2001, n. 33215
La procedura di correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti giurisdizionali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta; ne consegue che il ricorso a detta procedura non è possibile per modi.care l’essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l’errore materiale incide su elementi della pronuncia estranei al thema decidendum e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice; a tale categoria appartiene la statuizione in ordine alle spese processuali ed all’eventuale sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, dal momento che la loro delibazione non è affidata alla discrezionalità del giudice ma discende da specifica norma di legge a seguito della pronuncia di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. I ord. 1 luglio 1995, n. 3279
Nel caso in cui con la sentenza di «patteggiamento» si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte puesperire il rimedio offerto dalle norme degli artt. 130 e 153, u.c.c.p.p.sulla correzione degli errori materiali, in relazione all’art. 541 dello stesso codice, sul presupposto, di ordine generale, che la condanna alle spese, nel processo penale, è collegata alla soccombenza con conseguente obbligo del soggetto sottoposto alla condanna alla rifusione delle spese processuali (art. 535 c.p.p.) e di quelle giudiziali sostenute dalla parte civile (art. 541 c.p.p.), anche se quest’ultima norma non reca una previsione analoga a quella dell’art.535 c.p.p.secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all’art. 130 c.p.p.: norma, quest’ultima, che si deve, comunque, ritenere applicabile per il significato e il valore normativo della procedura ivi prevista, tesa a ovviare all’emissione di una pronuncia necessariamente conseguente a una situazione processuale oramai definita. Cass. pen. sez. VI 11 marzo 1999, n. 2644
Non è affetta da abnormità l’ordinanza con cui il Tribunale dispone ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione della data di commissione del reato indicata nel decreto che dispone il giudizio, purché l’errata indicazione sia da ascriversi a mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile. Cass. pen. sez. II 29 marzo 2018, n. 14536
Nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo, e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 c.p.p.. Cass. pen. sez. VI 7 marzo 2011, n. 8916
La mancanza, nella sentenza emessa all’esito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p.di alcuno degli elementi essenziali necessari ad individuare, soggettivamente ed oggettivamente, la decisione adottata nel caso di specie, costituisce errore materiale che va sanato – quando sia possibile e qualora ne sussistano le condizioni – con il procedimento per la correzione, ovvero, per la rettificazione di errore non determinante annullamento. Cass. pen. sez. VI 12 aprile 1991, n. 4162
All’omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali. (Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del P.G.disponendo l’integrazione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di aggiungervi l’ordine di confisca). Cass. pen. sez. I 23 agosto 1994, n. 2881
Se di norma, in caso di discordanza tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza successivamente depositata, deve prevalere il primo che costituisce il mezzo con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice, tuttavia nella procedura disciplinata dall’art. 444 c.p.p. riveste decisiva rilevanza il verbale di udienza in cui vengono consacrate le conseguenti volontà delle parti poi recepite e fatte proprie dalla sentenza dopo le veri.che richieste dalla legge, di tal che in tale procedura è al detto verbale che deve attribuirsi prevalenza, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo. (Nella specie dal verbale risultava che le attenuanti considerate ai fini del patteggiamento erano quelle generiche e quella del risarcimento del danno di cui agli artt. 62 bis e 62, n. 6, c.p.mentre nel dispositivo letto in udienza era indicata, in luogo dell’attenuante del risarcimento del danno, quella prevista dall’art. 62, n. 4; la Cassazione ha ritenuto tale indicazione frutto di un errore materiale e ne ha disposto la correzione ai sensi degli artt. 130 e 619 c.p.p.enunciando il principio di cui in massima). Cass. pen. sez. II 3 agosto 1992, n. 8679
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. Cass. pen. sez. III 22 agosto 2016, n. 35201
È impossibile ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale quando, nell’emettere una sentenza a seguito di patteggiamento per reati in materia edilizia, sia stato ingiustificatamente omesso l’ordine di demolizione, obbligatorio ai sensi dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, e siano stati invece erroneamente disposti il dissequestro e la restituzione del manufatto. Cass. pen. sez. III 6 maggio 1996, n. 1530
È abnorme l’ordinanza che, quali.cando come errore materiale l’omissione della pronuncia di estinzione di uno dei reati contestati nel dispositivo della sentenza, lo ha integrato in tal senso, modificandolo altresì con la rideterminazione della pena e l’eliminazione della condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. Cass. pen. sez. III 8 agosto 2007, n. 32257
Per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l’obbligo, permanente, di accertare lo stato di vita dell’imputato, come prova e fondamentale condizione di procedibilità. Poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell’art. 130 c.p.p.al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio. (Fattispecie in cui la morte dell’imputato era intervenuta anteriormente alla sentenza di condanna di primo grado: accertato l’evento, la Corte di cassazione ha dichiarato l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato). Cass. pen. sez. VI 30 marzo 1999, n. 4069
Non è retti.cabile con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omesso di pronunciare l’assoluzione per uno dei reati contestati nell’imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l’incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, attenendo alla definizione di un capo della sentenza in ordine al quale si è costituito il rapporto processuale. Cass. pen. sez. III 8 marzo 2017, n. 11047
La nullità della sentenza recante dispositivo e motivazione concernenti altra vicenda processuale è sanata qualora, prima della presentazione di impugnazioni avverso la stessa, venga depositato altro provvedimento con dispositivo e motivazione pertinenti, e la difesa abbia potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni nei confronti del testo definitivo della decisione, atteso che, in tal caso, sussistono i presupposti della sanatoria prevista dall’art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. Cass. pen. sez. VI 2 marzo 2015, n. 8990