Art. 126 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Assistenza al giudice

Articolo 126 - codice di procedura penale

1.Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti .
1-bis. Il giudice è supportato dall’ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. (1)

Articolo 126 - Codice di Procedura Penale

1.Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti .
1-bis. Il giudice è supportato dall’ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 18, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 151 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

Non è incompatibile ad assumere l’ufficio di testimone l’esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all’assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, trattandosi di professionista esterno non inquadrabile nella categoria degli ausiliari, in cui possono essere ricompresi solo i soggetti o i collaboratori dell’autorità giudiziaria appartenenti all’amministrazione della giustizia. Cass. pen. sez. III 19 giugno 2014, n. 26470

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo, non muniti, a tal fine, di procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 126 c.p.p.; a tal fine è infatti sufficiente la nomina avvenuta secondo le formalità previste dall’art. 101, comma primo c.p.p. e 96, comma secondo c.p.p. Cass. pen. sez. II 22 dicembre 2003, n. 49184

In tema di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, mediante il sistema della «videoconferenza», l’assenza nel luogo ove si trova la persona sottoposta all’esame di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato da questi o dal presidente del collegio, non comporta la inutilizzabilità della prova né una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p.bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell’art. 182 c.p.p.dopo il compimento dell’atto. (Fattispecie in cui un collaboratore era stato sentito a distanza mentre si trovava negli Stati Uniti, con la presenza nel sito remoto di un funzionario di polizia locale, secondo le disposizioni vigenti in quel Paese). Cass. pen. sez. I 1 luglio 2002, n. 25053

Non sussiste nullità, conformemente al principio di tassatività, con riferimento a verbali di udienza di convalida dell’arresto – e della consecutiva ordinanza – redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall’ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicché la mancata compilazione del verbale da parte di quest’ultimo costituisce una mera irregolarità formale. Cass. pen. sez. IV 11 febbraio 1998, n. 3352

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