Art. 124 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Obbligo di osservanza delle norme processuali

Articolo 124 - codice di procedura penale

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. (1)
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Articolo 124 - Codice di Procedura Penale

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. (1)
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 18, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 151 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

L’inosservanza della disposizione di cui all’art. 351, comma primo ter, c.p.p.secondo cui, nei procedimenti relativi a determinati delitti, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi. Cass. pen. sez. III 27 gennaio 2014, n. 3651

È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell’udienza preliminare ad integrare l’atto imputativo senza che quest’ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine. (La Corte ha altresì precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 521, comma secondo, c.p.p.). Cass. pen. Sezioni Unite 1 febbraio 2008, n. 5307

La violazione del segreto della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato ai sensi dell’art. 124 c.p.p. non è specificamente sanzionato da nullità e quindi, in forza del principio di tassatività di cui all’art. 177 stesso codice, non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell’ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza. (Fattispecie relativa alla partecipazione alla camera di consiglio dei giudici popolari supplenti di corte d’assise). Cass. pen. sez. I 21 febbraio 2003, n. 8737

L’omessa notificazione del ricorso per cassazione dell’imputato alle parti civili non dà luogo a nullità di ordine generale né a decadenza dell’impugnazione, trattandosi di circostanza non prevista dall’art. 591 c.p.p. quale causa di inammissibilità; l’omissione dell’incombente da parte del cancelliere può eventualmente risolversi in illecito disciplinare a carico del medesimo. Cass. pen. sez. VI 22 marzo 1995, n. 3056

La norma dell’art. 451, comma 5, c.p.p. che prescrive che l’imputato contro il quale si procede con giudizio direttissimo debba essere avvertito della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento è priva di sanzione e l’inosservanza non determina alcuna nullità processuale potendo solo eventualmente assumere rilevanza ai fini di una responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 124 c.p.p. Così pure nessuna nullità è determinata dalla irregolarità nelle formalità di nomina e citazione dell’interprete, quando comunque questi sia presente al dibattimento. Cass. pen. sez. VI 16 marzo 1995, n. 2773

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