Art. 117 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

Articolo 117 - codice di procedura penale

1. Fermo quanto disposto dall’art. 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini (326, 358), il pubblico ministero (51) può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti (112, 116) relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato (125).
2 bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371 bis, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all’articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (1).

Articolo 117 - Codice di Procedura Penale

1. Fermo quanto disposto dall’art. 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini (326, 358), il pubblico ministero (51) può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti (112, 116) relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato (125).
2 bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371 bis, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all’articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (1).

Note

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 4, comma 9, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, e poi così sostituito dall’art. 9, comma 3, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

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