Art. 114 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

Articolo 114 - codice di procedura penale

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (329).
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari (405 ss.) ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (424), fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292 (1).
2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.(2)
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (545), e di quelli del fascicolo del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (605). È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (500, 503) (3).
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile (648) e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni (4). Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
6 bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.


Articolo 114 - Codice di Procedura Penale

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (329).
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari (405 ss.) ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (424), fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292 (1).
2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.(2)
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (545), e di quelli del fascicolo del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (605). È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (500, 503) (3).
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile (648) e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni (4). Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
6 bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.


Note

(1) Le parole: «, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292» sono state aggiunte dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. A norma dell’art. 9, comma 2, del medesimo provvedimento, come da ultimo modificato dall’art. 9, comma 2, lett. b), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, tale disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 30.12.2019, n. 161 con decorrenza dal 01.01.2020, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 7, con decorrenza dal 29.02.2020. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del citato decreto, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 2, D.L. 30.04.2020, n. 28, convertito in legge dalla L. 25.06.2020, n. 70 con decorrenza dal 30.06.2020, la disposizione di modifica si applica ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 59 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli».
(4) Il secondo periodo di questo comma è stato inserito dall’art. 10, comma 8, della L. 3 maggio 2004, n. 112.

Massime

Ai fini dell’integrazione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 cod. proc. pen. una denuncia presentata al P.M. o alla polizia giudiziaria, in quanto non atto di indagine compiuto da costoro. Cass. pen. sez. I 4 maggio 2017, n. 21290

Il sequestro preventivo mediante oscuramento di un giornale telematico che pubblichi in forma testuale alcune intercettazioni telefoniche fa venir meno l’obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta una distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicati, in quanto, mentre il segreto opera all’interno del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale. Cass. pen. sez. I 23 luglio 2014, n. 32846

Il reato di cui all’art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), pur potendo avere ad oggetto, oltre agli “atti” propriamente detti, anche i “documenti”, presuppone che anch’essi, come gli “atti”, derivino da attività d’indagine compiuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, solo a tale condizione configurandosi, ai sensi dell’art. 329 c.p.p.l’obbligo del segreto che determina il divieto di pubblicazione previsto dall’art. 114 c.p.p.. Ne consegue che non può ritenersi sussistente il suddetto reato nel caso in cui vengano pubblicati documenti che, pur se acquisiti agli atti del procedimento penale per ordine del pubblico ministero o per iniziativa della polizia giudiziaria, siano stati prodotti da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui la pubblicazione aveva avuto ad oggetto il contenuto di un’informativa inviata da un organo meramente amministrativo quale l’agenzia delle entrate al procuratore della Repubblica; informativa nella quale erano indicati i nomi di cittadini italiani cui erano intestati depositi presso una banca sita nel territorio del principato del Liechtenstein). Cass. pen. sez. I 4 aprile 2011, n. 13494

La notifica all’imputato dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere fa venir meno l’obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicati, in quanto, mentre il segreto opera all’interno, del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale. Cass. pen. sez. V 27 gennaio 2003, n. 3896

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