Nel giudizio di esecuzione l’acquisizione di atti del procedimento di cognizione non costituisce attività istruttoria in quanto il fascicolo del procedimento di cognizione deve intendersi sempre a disposizione del giudice dell’esecuzione. Pertanto, rientra nei suoi poteri anche la surrogazione di atti, non più rinvenibili, con copie richieste direttamente all’autorità emittente, trattandosi di attività amministrativa ai sensi dell’art. 12 c.p.p. (fattispecie relativa alla surrogazione di un atto di sequestro). Cass. pen. sez. I 13 gennaio 2006, n. 1396.
L’allegazione al ricorso della parte civile del verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, non costituisce una produzione probatoria, che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale, bensì un’attività intesa alla surrogazione, a norma dell’art. 112 c.p.p.di un atto del procedimento andato smarrito e questa attività pseudoistruttoria, intesa a ricostituire nella sua integralità il fascicolo degli atti del procedimento, è da ritenere consentita anche nel giudizio di cassazione, in particolare quando è destinata a consentire la decisione su questioni processuali rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto. Cass. pen. sez. V 17 marzo 2000, n. 3477
Nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l’efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall’art. 234 c.p.p. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale. (Nella specie la Suprema Corte, escluso che tale certificazione sia richiesta, in particolare, dagli artt. 112 c.p.p. e 40 att. stesso codice, che riguardano le copie di originali smarriti, distrutti o sottratti, ha ritenuto che la fotocopia esibita appariva idonea allo scopo, mentre il P.G. aveva sostenuto che la divergenza tra la data di notificazione risultante nell’originale e quella risultante nella copia notificata all’imputato non era dimostrata, in quanto il documento esibito dal ricorrente era una copia fotostatica priva della certificazione). Cass. pen. sez. III 6 ottobre 1994, n. 1324