Art. 109 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Lingua degli atti

Articolo 109 - codice di procedura penale

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato (64, 65) o esaminato (194 ss., 208) nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali (143; att. 26).
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità (177 ss.).

Articolo 109 - Codice di Procedura Penale

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato (64, 65) o esaminato (194 ss., 208) nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali (143; att. 26).
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità (177 ss.).

Massime

In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche, l’utilizzo della lingua madre è consentito, ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988, esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano, sicchè sono inammissibili i motivi di ricorso svolti per il giudizio di cassazione, redatti in parte in lingua tedesca e senza traduzione in lingua italiana. (Nella specie, il ricorso per Cassazione riportava il contenuto di atti a contenuto probatorio in lingua tedesca senza riprodurre la traduzione in italiano). Cass. pen. sez. V 12 febbraio 2014, n. 6662

Negli uffici giudiziari in cui vige il regime bilinguista, il giudice ha la possibilità di utilizzare la lingua tedesca anche a tutela dell’imputato straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana e di esprimersi solo in tale lingua, senza che occorra la nomina di un interprete. Cass. pen. sez. III 8 gennaio 2003, n. 35

In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute presenti nella regione Trentino Alto Adige, il requisito del bilinguismo del giudice – che non può essere inteso come condizione di sua capacità – non opera nei procedimenti trattati da organo giurisdizionale costituito fuori dal territorio della predetta regione, anche se una prima fase processuale si è svolta in tale ambito territoriale. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio, celebrato innanzi a giudice non sedente nella regione Trentino Alto Adige, a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di cassazione). Cass. pen. sez. V 31 maggio 2001, n. 21952

In tema di procedimento a carico di imputato appartenente alla minoranza linguistica slovena, il diritto alla traduzione degli atti processuali previsto, in linea generale, dall’art. 109 c.p.p.e, nello specifico, dalle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38, è subordinato alla richiesta dell’interessato o, quantomeno, alla segnalazione da parte dello stesso di appartenere al suddetto gruppo etnico -linguistico, non essendo imposta da alcuna norma di legge una verifica ufficiosa da parte del giudice in tal senso. Cass. pen. sez. I 19 marzo 2014, n. 12974

È inammissibile l’impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall’art. 581 c.p.p.proposta da soggetto legittimato (nella specie, estradando ) che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell’assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. (ved. Corte cost.sent. n. 254 del 2007 ). Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 2008, n. 36541

Poiché l’atto di impugnazione deve anzitutto essere comprensibile dal giudice cui è diretto, è da ritenere inammissibile ab origine, in quanto sostanzialmente privo di tutti i requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p.l’atto d’impugnazione che sia stato redatto, in violazione dell’art. 109 c.p.p.in lingua straniera, nulla rilevando in contrario il disposto di cui all’art. 143 c.p.p.quale interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 12-19 gennaio 1993 n. 10, giacché, in base a detto disposto, l’imputato ha il diritto di ricevere nella propria lingua, mediante assistenza di un interprete, tutti gli atti processuali recettizi, ma non anche quello di fruire di detta assistenza nell’esercizio di facoltà discrezionali come quella di proporre impugnazione. Cass. pen. sez. VI 18 ottobre 1994, n. 10775

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