1. Il consiglio dell’ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. L’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell’ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all’articolo 106, comma 4 bis (1).
5. L’abbandono della difesa delle parti private diverse dall’imputato (74 ss., 83 ss., 89), della persona offesa (90), degli enti e delle associazioni previste dall’art. 91 non impedisce in alcun caso l’immediata continuazione del procedimento e non interrompe l’udienza.