Art. 101 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Difensore della persona offesa

Articolo 101 - codice di procedura penale

1. La persona offesa dal reato (90 ss.), per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall’art. 96 comma 2 (369; att. 24, 33). Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà (1). La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (1).
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’art. 93 si applicano le disposizioni dell’art. 100.

Articolo 101 - Codice di Procedura Penale

1. La persona offesa dal reato (90 ss.), per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall’art. 96 comma 2 (369; att. 24, 33). Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà (1). La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (1).
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’art. 93 si applicano le disposizioni dell’art. 100.

Note

(1) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. 0a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Massime

Destinatari dell’avviso relativo all’udienza della camera di consiglio, fissata dal Gip a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, sono soltanto i soggetti indicati nell’art. 409, comma secondo, cod. proc. pen. ossia il Pubblico Ministero, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore di quest’ultima. Cass. pen. sez. VI 26 giugno 2014, n. 27945

Il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in virtù della previsione contenuta nell’art. 101, comma 1, c.p.p.per la quale la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall’art. 96, comma 2, c.p.p.per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti. Cass. pen. sez. V 18 ottobre 2002, n. 35126

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal difensore della persona offesa senza procura speciale. Deve infatti considerarsi che siffatto difensore non è legittimato ad esercitare in proprio la facoltà d’impugnazione riconosciuta solo al difensore dell’imputato; d’altro canto il difensore dell’offeso non è investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99 comma 1, e 100 comma 4 c.p.p.riconoscono rispettivamente a quello dell’imputato e delle altre parti ritualmente costituite. Cass. pen. sez. VI 31 agosto 1995, n. 2569

Il difensore della persona offesa non ha diritto all’avviso della fissazione dell’udienza preliminare, per cui l’omessa notifica non determina alcun tipo di nullità. Cass. pen. sez. VI 4 ottobre 2013, n. 41104     La procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore, salvo che nell’atto non sia espressa volontà diversa, si presume conferita solo per un determinato grado del processo; ne consegue che, quando nel mandato non vi sia alcun riferimento ai vari gradi del giudizio, va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore di parte civile. Cass. pen. sez. V 27 agosto 2001, n. 31922

Nonostante la persona offesa dal reato goda di facoltà e diritti limitatamente ad alcuni istituti processuali e sia portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento, la stessa non può considerarsi parte processuale in senso tecnico e non è quindi destinataria della norma dell’art. 613 c.p.p. che prevede la possibilità di sottoscrivere il ricorso per cassazione. Detta persona, pertanto, deve necessariamente munirsi, per la proposizione dell’impugnazione, di un professionista iscritto nell’apposito albo a pena di inammissibilità dell’atto. Peraltro, il difensore deve essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p. Egli, infatti, non è munito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, comma primo, e 100, comma quarto, c.p.p. riconoscono al difensore dell’imputato ed a quello delle altre parti ritualmente costituite e non è, pertanto, legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di impugnazione. Cass. pen. sez. VI 1 giugno 1998, n. 1408

La disposizione generale di cui all’art. 24 att. c.p.p.secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell’art. 613, secondo comma, secondo periodo, c.p.p.la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione «il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente», e che solo «in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio». (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua ratio nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l’intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado). Cass. pen. Sezioni Unite 13 dicembre 1996, n. 1282

Il difensore della persona offesa, nominato ai sensi dell’art. 101, primo comma, c.p.p. non è investito dei poteri di rappresentanza riconosciuti al difensore dell’imputato e a quello delle altre parti private ritualmente costituite, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 99, primo comma e 100, quarto comma, c.p.p. Egli, pertanto, non è legittimato ad esercitare, in proprio, la facoltà di proporre impugnazioni. (Nella specie trattavasi di impugnazione, anche per altro verso inammissibile, proposta avverso decreto di archiviazione pronunciato dal Gip ai sensi dell’art. 410 c.p.p.). Cass. pen. sez. I 20 gennaio 1993, n. 5024

In tema di presentazione dell’atto di querela, è valida l’autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell’atto di querela, quale l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia). Cass. pen. Sezioni Unite 28 luglio 2006, n. 26549

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