Art. 1 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Giurisdizione penale

Articolo 1 - codice di procedura penale

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (102 Cost.) secondo le norme di questo codice.

Articolo 1 - Codice di Procedura Penale

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (102 Cost.) secondo le norme di questo codice.

Massime

L’inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale. Cass. pen. Sezioni Unite 27 aprile 2017, n. 40076.

L’applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione. Cass. pen. Sezioni Unite 12 febbraio 2015, n. 6240 (c.c. 27 novembre 2014) .

Il principio di legalità della pena è vincolante non solo quando venga applicata una pena non prevista o diversa da quella contemplata dalla legge, ma anche quando venga applicata una pena che esula dalle singole fattispecie legali penali perché pena legale è anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra le quali rientrano le norme sulle circostanze aggravanti. (Affermando tale principio la Cassazione ha eliminato la pena della multa inflitta per il reato di corruzione ai sensi dell’art. 24, comma 2, c.p. che consente l’aggiunta della pena della multa per i delitti determinati da motivi di lucro puniti con la sola reclusione: all’uopo ha considerato che il reato ascritto all’epoca dei fatti era punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e che pertanto, per il principio di legalità della pena, esso rimaneva fuori della previsione aggravatoria di cui al suddetto articolo). Cass. pen. sez. VI 2 luglio 1994, n. 7505 (ud. 25 marzo 1994)

Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche e, ove la norma del tutto chiara non sia, di attenersi all’interpretazione giurisprudenziale imperante, che la abbia esplicitata, ad evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità di maggior contenuto a quelle cui il cittadino medesimo, in base al principio di cui all’art. 1 c.p., era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato di sentenza di condanna per avere l’imputato effettuato scarichi dai servizi civili, in un fosso adiacente alla propria fabbrica senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, la S.C. ha osservato che la coincidenza dell’epoca dell’accertamento dello scarico con quella del mutamento della giurisprudenza imperante, che non richiedeva l’autorizzazione, avrebbe imposto come soluzione obbligata l’assoluzione dell’imputato, la quale, oltreché dettata dall’art. 5 c.p. nella lettura fattane dalla Corte costituzionale, è suggerita, prima ancora, dal principio di stretta legalità). Cass. pen. sez. III 19 gennaio 1994, n. 435 (ud. 6 ottobre 1993)

La norma intesa come imperativo o come giudizio ipotetico è sempre un unicum che proviene dal legislatore, il quale, anche quando collega il precetto alla sanzione, pur se attraverso un rinvio ad altre norme, è investito al riguardo di una competenza esclusiva, non esercitabile in funzione surrogatoria dall’interprete della legge. (Fattispecie in tema di reati militari). Cass. pen. Sezioni Unite 15 giugno 1984, n. 5655 (ud. 26 maggio 1984)

La sanzione da applicare ad una fattispecie che ne sia priva non può essere rinvenuta attraverso l’interpretazione analogica. In caso contrario l’interprete della legge si trasformerebbe in legislatore con mancata incidenza negativa sia sul principio di sia sulla stessa efficacia deterrente delle disposizioni penali coinvolte in siffatta operazione interpretativa, diretta a correlare, con l’intervento del giudice il comportamento del soggetto attivo del reato ad una pena non costituente oggetto di specifica commentoria legislativa. (Applicazione in tema di reati militari puniti dagli artt. 186 e 189 cod. pen. mil. pace dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte sanzionatoria con la prospettazione delle punibilità da applicare a tutte le fattispecie di insubordinazione militare le sanzioni punite dalla legge penale comune). Cass. pen. Sezioni Unite 15 giugno 1984, n. 5655 (ud. 26 maggio 1984)

Il principio di legalità della pena (art. 1 c.p.) è violato qualora venga applicata una pena non prevista o diversa da quella prevista dalla legge per un determinato reato. Rientra, tuttavia, nel concetto di legalità anche la pena comminata dalle singole fattispecie penali, nonché quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, nelle quali disposizioni, oltre le norme sulle circostanze (aggravanti o attenuanti) va ricompresa la normativa concernente il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 81 c.p. Cass. pen. Sezioni Unite 8 giugno 1981, n. 5690 (ud. 7 febbraio 1981)

 

La norma o la prescrizione di rinvio, espressamente richiamata a completamento del precetto, viene a svolgere una funzione integratrice della norma penale in bianco e ad essere, quindi, in essa incorporata. Ne discende che la norma in bianco non è in contrasto con la riserva di legge di cui all’art. 25 Cost. poiché, attraverso il suddetto procedimento di integrazione, la fonte immediata della norma penale resta pur sempre la legge (in senso formale o sostanziale), mentre la norma regolamentare o l’atto della pubblica amministrazione riveste il ruolo di completamento ed integrazione del precetto nei limiti e con il contenuto indicati con sufficiente specificazione dalla norma primaria. (Nella specie tale rapporto di integrazione è stato individuato nell’art. 58 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di P.S. e l’art. 221 del t.u. medesimo, definita norma penale in bianco). Cass. pen. Sezioni Unite 30 giugno 1984, n. 6176 (ud. 24 marzo 1984)

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