Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., potendo, altresì, liquidare in favore di quest’ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all’esigenza di instaurare un processo ingiusto. Cass. civ. Sezioni Unite 3 giugno 2013, n. 13899
L’accertamento della mala fede del creditore pignorante, per i fini di cui all’art. 96, comma secondo, cod. proc. civ., è devoluto al giudice dell’opposizione all’esecuzione, il quale nel compiere il relativo accertamento dovrà valutare la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione, e non in quello di opposizione, a meno che non venga invocata dall’opponente anche la responsabilità dell’opposto per avere in mala fede o colpa grave resistito al giudizio di opposizione all’esecuzione, ai sensi del primo comma della norma citata. Cass. civ. sez. III, 16 aprile 2013, n. 9152
La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, c.p.c., per l’inizio o il compimento dell’esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione e non davanti al giudice dell’opposizione agli atti esecutivi. Cass. civ. sez. III 23 gennaio 2013, n. 1590
Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l’eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, c.p.c. (quale norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c.), dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, funzionalmente competente sia sull’”an” che sul “quantum”; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il “quantum”, che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d’ufficio. Cass. civ. sez. III, 6 maggio 2010, n. 10960
L’opposizione alla dichiarazione di fallimento e l’azione di responsabilità aggravata, introdotta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con riguardo all’iniziativa assunta con l’istanza di fallimento, sono legate da un nesso d’interdipendenza da cui consegue la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del giudice della predetta opposizione su entrambe e l’improponibilità in separato giudizio dell’azione risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile, in ordine ad entrambe le domande, l’impugnazione proposta oltre i termini, più ristretti, previsti per l’opposizione alla dichiarazione di fallimento). Cass. civ. sez. I 28 aprile 2010, n. 10230