Art. 95 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Spese del processo di esecuzione

Articolo 95 - codice di procedura civile

Le spese sostenute dal creditore procedente (491 ss; 165 att) e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione (510) sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile (2749, 2755, 2270, 2777 c.c.).

Articolo 95 - Codice di Procedura Civile

Le spese sostenute dal creditore procedente (491 ss; 165 att) e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione (510) sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile (2749, 2755, 2270, 2777 c.c.).

Massime

In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a pagare le spese sostenute dal creditore di notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché di redazione di quest’ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, purchè il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario e, a tale momento, ne permanga l’inadempimento, con la precisazione che ove il debitore, prima di ricevere la notifica del precetto, abbia provveduto a saldare le spese di notifica, ma non anche quelle di redazione dell’atto, il creditore può ugualmente legittimamente procedere esecutivamente anche solo per queste ultime, salvo che non sia accertato che la sua attività, funzionale all’esercizio della pretesa esecutiva, sia stata posta in essere in violazione del dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c. Cass. civ. sez. lav. 10 settembre 2015, n. 17895

Nel procedimento esecutivo l’onere delle spese non segue il principio della soccombenza, ma quello della soggezione del debitore all’esecuzione; nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, strutturati come giudizi di cognizione, trova, invece, applicazione l’ordinario principio della soccombenza, con la conseguenza che le spese vanno poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi. Cass. civ. sez. III 5 marzo 2007, n. 5061

In virtù della espressa previsione di cui all’art. 95 c.p.c. (secondo cui sono a carico di chi ha subito l’esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione), il recupero delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo in caso dell’utile partecipazione di costoro alla distribuzione, all’esito di risultata fruttuosa esecuzione, che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire, formata da quanto proviene dall’assoggettamento ed espropriazione del patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.), comprensivo di beni e di crediti, a carico del quale vengono quindi in definitiva a gravare le spese dell’esecuzione. Ne consegue che, a parte le spese fatte nell’interesse comune dei creditori da soddisfarsi in prededuzione dalla massa attiva in ragione del privilegio che le assiste (artt. 2755, 2770, 2777 c.c.) le altre spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito, e possono trovare soddisfazione – al pari del credito per capitale ed interessi – solamente in caso di capienza. Cass. civ. sez. III 29 maggio 2003, n. 8634

A norma dell’art. 95 c.p.c., nel processo esecutivo che si svolge con le forme del pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi e si conclude con l’ordinanza di assegnazione del credito, l’obbligo del pagamento delle spese grava sul debitore assegnatario e non sul terzo assegnato. Cass. civ. sez. III 11 agosto 2000, n. 10724

L’articolo 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione presuppone che il processo esecutivo si sia concluso e non che si sia arrestato per rinuncia o inattività del creditore procedente, ipotesi per le quali le spese sostenute sono poste, rispettivamente, a carico del rinunciante, in mancanza di diverso accordo tra le parti, e a carico di chi le ha anticipate.  Cass. civ. sez. lav. 4 agosto 2000, n. 10306

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