Art. 93 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Distrazione delle spese

Articolo 93 - codice di procedura civile

Il difensore con procura (83) può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate (75 att.).
Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze (288), la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Articolo 93 - Codice di Procedura Civile

Il difensore con procura (83) può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate (75 att.).
Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze (288), la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Massime

Poiché l’art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l’estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l’art. 85 c.p.c., prevedendo l’inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore “nei confronti della controparte”, non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale. Cass. civ. sez. II 4 dicembre 2019, n. 31687

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest’ultimo non può opporgli, in compensazione, l’eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa. Cass. civ. sez. VI 26 marzo 2019, n. 8436

Il pagamento effettuato direttamente al difensore, non indicato come distrattario, delle spese processuali attribuite al lavoratore con una sentenza di condanna poi riformata, non elide l’obbligo del lavoratore al rimborso, in quanto unico legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto. Cass. civ. sez. lav. 3 settembre 2014, n. 18564

In tema di distrazione delle spese ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell’intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento. Cass. civ. sez. III 4 aprile 2013, n. 8215

L’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.  Cass. civ. sez. II 21 febbraio 2012, n. 2474

In tema di spese giudiziali, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione delle stesse soltanto il difensore può assumere la qualità di parte, non avendo il suo rappresentato alcun interesse e, quindi, legittimazione all’impugnazione, posto che quest’ultimo è comunque obbligato al pagamento degli onorari e delle spese anticipate dal difensore medesimo, e che la denuncia di distrazione non passa in giudicato nei confronti del rappresentato medesimo, il quale può pur sempre avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 93, comma secondo, c.p.c. Cass. civ. sez. II 3 luglio 2009, n. 15745

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall’avvocato anche nelle conclusioni o – come nella specie – in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del novum nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all’oggetto del giudizio, non sussiste l’esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla. Cass. civ. sez. III 12 gennaio 2006, n. 412

Il credito azionato «in executivis» dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorchè consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, tale diritto non può essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di questo solo provvedimento, si fonda, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente, con la conseguente rilevabilità d’ufficio di tale circostanza, senza che si configuri violazione del principio stabilito dall’art. 112 c.p.c.  Cass. civ. sez. lav. 23 agosto 2005

La richiesta di distrazione delle spese non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell’effettività del diritto di difesa di cui all’art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all’eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (spese per gli ausiliari del giudice, prenotazione a debito del contributo unificato), considerato, peraltro, che l’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede specifiche ipotesi di revoca del beneficio, diverse dalla richiesta ex art. 93 c.p.c. Cass. civ, sez. lav. 21 novembre 2019, n. 30418

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Cass. civ. Sezioni Unite 27 novembre 2019, n. 31033

In caso di rigetto dell’istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. Cass. civ. sez. III 30 gennaio 2012, n. 1301

In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia.  Cass. civ. sez. I 10 ottobre 2011, n. 20744

In materia di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che, qualora il giudice abbia omesso di provvedere sulla richiesta del difensore, come prescritto dalla citata norma, quest’ultimo è legittimato a proporre ricorso nei confronti della parte soccombente, che è legittimata passivamente nel giudizio relativo alla mancata distrazione.  Cass. civ. sez. I 24 settembre 2009, n. 20547

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore. * , Cass. civ., , sez. III, , 24 giugno 2004, n. 11746

Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l’obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto.  Cass. civ. sez. II 31 maggio 2019, n. 15030

In materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell’impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, ed è il solo legittimato ad impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione. Cass. civ. sez. III 10 dicembre 2001, n. 15571

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