Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall’uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: A) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un’azione di cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza; B) quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); C) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); D) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore. Cass. civ. sez. III 9 luglio 2009, n. 16121
L’uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall’oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l’oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice. Cass. civ. sez. III 22 giugno 2009, n. 14552
La Corte di cassazione è competente ad ordinare, ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nei soli scritti ad essa diretti, con la conseguenza che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si chieda la cancellazione delle frasi del suddetto tenore contenute nelle fasi processuali anteriori, essendo riservata la relativa statuizione al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Per la stessa ragione non è proponibile per la prima volta in cassazione la richiesta di risarcimento danni per responsabilità aggravata, prevista dall’art. 96 cod. proc. civ., quando venga riferita al comportamento delle parti tenuto nelle fasi precedenti del giudizio. Cass. civ. sez. III 17 marzo 2009, n. 6439
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella sentenza impugnata ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa, al quale è anzi estraneo e, pertanto, non è suscettibile d’impugnazione con ricorso per cassazione. Cass. civ. sez. I 16 gennaio 2009, n. 1018
La valutazione da parte del giudice di merito sul carattere sconveniente o offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime a norma dell’art. 89 c.p.c. integrano esercizio di potere discrezionale, non censurabile in sede di legittimità, e l’istanza volta alla cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l’applicazione dell’anzidetto potere discrezionale, sicché l’omesso esame di essa non può formare oggetto di impugnazione in sede di legittimità. Cass. civ. sez. II 7 luglio 2004, n. 12479
Allorchè le espressioni, in ipotesi sconvenienti od offensive, contenute in un atto di causa (nella specie: in un ricorso per cassazione) siano indirizzate al difensore che svolse il proprio patrocinio in favore della parte nel pregresso grado di giudizio, l’attuale difensore della medesima parte, non essendo destinatario di alcuna offesa, non ha interesse a formulare la domanda di risarcimento, dovendo questa essere presentata necessariamente in proprio; essa, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Cass. civ. sez. I 27 febbraio 2003, n. 2954