Art. 87 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

Articolo 87 - codice di procedura civile

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice (201).

Articolo 87 - Codice di Procedura Civile

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice (201).

Massime

Nel caso di più avvocati incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto a un onorario nei confronti del cliente, ma ciò in base all’opera effettivamente prestata, onde tale diritto rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente e inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica. Cass. civ. sez. II 12 luglio 2000, n. 9242

Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive – come la richiesta di un provvedimento istruttorio – che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.  Cass. civ. sez. II 21 agosto 1985, n. 4460.

 

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