Art. 84 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Poteri del difensore

Articolo 84 - codice di procedura civile

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore (82), questi può compiere e ricevere (170; 108 att), nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Articolo 84 - Codice di Procedura Civile

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore (82), questi può compiere e ricevere (170; 108 att), nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Massime

Sulla validità degli atti processuali posti in essere dal difensore, iscritto all’albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di lavoratore subordinato, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non lo privano della legittimazione all’esercizio della medesima professione fino a quando persista detta iscrizione. Cass. civ., sez. I 7 dicembre 2017, n. 29462

Il difensore munito di mandato alle liti senza limitazione alcuna ha, tra i suoi poteri, quello di proporre istanza di sequestro conservativo per conto e nell’interesse della parte, in quanto l’art. 84 c.p.c. consente al difensore di compiere tutti gli atti del processo che non siano riservati alla parte, e tale riserva non è prevista in relazione all’istanza di sequestro. Cass. civ. sez. lav. 22 novembre 2003, n. 17762

In tema di patrocinio legale, il conferimento dell’incarico comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico stesso. Ne consegue che, nell’ambito di una procedura giudiziale civile, il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale che attività stragiudiziale.  Cass. civ. sez. II 24 ottobre 2003, n. 16016

Il mandato ad litem, una volta validamente conferito, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della causa, e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai suoi poteri solo quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa, e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria. Cass. civ. sez. II 7 aprile 2000, n. 4356

La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell’assistito, in quanto il potere di compiere l’atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. Pertanto, il deposito della comparsa conclusionale ad opera di un difensore consuma il diritto della parte di compiere l’atto, che non può essere, quindi, duplicato dall’altro difensore della parte stessa, anche a tutela del diritto di difesa della controparte, la quale nutre la legittima aspettativa che la prima comparsa abbia esaurito le difese dell’avversario e che ad essa soltanto occorra rispondere con la memoria di replica. Cass. civ. sez. II 30 novembre 2012, n. 21472

In caso di mandato alle liti conferito a più difensori – perfettamente legittimo stante l’assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare – ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale. Cass. civ. sez. II 29 marzo 2007, n. 7697

Dai principi generali dettati in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 c.p.c.) e dalla disciplina sostanziale di cui all’art. 1716 c.c., disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi deve ritenersi legittimato al compimento di atti processuali, ivi compreso il ricorso per cassazione, che è valido, anche se sottoscritto da uno solo dei difensori nominati, a meno che risultino particolari limitazioni o una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso: tale volontà non può peraltro essere desunta dall’uso della locuzione «in unione» stante la sua genericità. Cass. civ. sez. II 8 marzo 2006, n. 4921

Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia non vietato dalla legge professionale o dal codice di rito che abilita il difensore a nominare altri difensori i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li ha nominati ai sensi dell’art. 9 R.D.L. n. 1578/1933 bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.  Cass. civ. sez. III 16 ottobre 2001, n. 12598

La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell’art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l’accettazione della controparte sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso. Cass. civ. sez. lav. 7 marzo 1998, n. 2572

Il mutamento della domanda ad opera del difensore nel corso del giudizio rientra nell’attività di libera iniziativa del difensore medesimo solo allorché comporti una mera scelta del mezzo più idoneo per tutelare quello stesso interesse del cliente originariamente affidatogli con il rilascio della procura e per il quale è stato iniziato il giudizio. Ove invece il difensore si renda promotore di atti processuali che, nel modificare l’originaria domanda, incidano sostanzialmente sul diritto controverso determinandone la perdita o la riduzione, si versa in ipotesi di atti di disposizione del diritto in contesa, per i quali non è più sufficiente il mandato ad litem, ma occorre un mandato speciale ad hoc.  Cass. civ. sez. lav.18 novembre 1985, n. 5661.

Il difensore fornito di procura solo per proporre istanze che si collochino nell’ambito originario della lite non può proporre domande fondate su un titolo diverso e autonomo rispetto alla domanda dell’attore, che eccedano l’ambito della lite originaria (nel caso di specie, chiamata in garanzia dell’assicuratore da parte di difensore del datore di lavoro, munito di mandato solo per resistere alle azioni del lavoratore infortunato e dell’INAIL); al terzo chiamato in causa da tale difensore non è preclusa la possibilità di sollevare la relativa eccezione ove si costituisca in giudizio, purché abbia comunque dedotto la nullità dell’atto di chiamata in causa per carenza di procura, a ciò non ostando che, costituendosi, si sia difeso ed abbia formulato conclusioni anche nel merito per mero scrupolo difensivo.  Cass. civ. sez. lav. 16 marzo 2006, n. 5817

La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria, con la conseguenza che è nella facoltà del procuratore del convenuto di chiamare in causa un terzo, quale esclusivo o quantomeno concorrente responsabile di quanto dedotto dall’attore, onde sollevare il convenuto stesso dall’eventuale soccombenza nei confronti di parte attrice.  Cass. civ.  sez. III 17 ottobre 2001, n. 12672

La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria. Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018, n. 20898

La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual’è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso che tra le attribuzioni del procuratore rientri quello di rinunziare ad eventuali eccezioni, in particolare nella specie all’eccezione di nullità della C.T.U.). Cass. civ. sez. III, , 17 marzo 2006, n. 5905.

La dichiarazione di non voler proseguire la causa di merito, importando disposizione del diritto in contesa, deve provenire dalla parte, non essendo a ciò abilitato il procuratore munito del solo mandato ad lites e, pertanto, la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, in base alle dichiarazioni dei procuratori aventi il detto contenuto, è suscettibile di gravame ad opera della parte che, non avendo manifestato siffatta volontà di disposizione ne rimane pregiudicata, senza che possa ostare all’impugnazione la natura meramente formale del giudicato – che, in ragione del suo specifico contenuto non attribuisce ad alcuna parte un determinato bene della vita – allorché, in relazione alla natura delle eccezioni difensive sollevate da detta parte, questa aveva interesse all’accertamento negativo in ordine alla sussistenza del diritto ex adverso vantato. (Nella specie, interesse dell’Inps ad ottenere la reiezione della domanda di pensione di invalidità in considerazione dell’eccepita preesistenza dell’invalidità stessa al rapporto assicurativo).  Cass. civ. sez. lav. 10 febbraio 1983, n. 1076.

Rientra nei compiti del difensore, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti con il mandato ad litem, quello di emettere le dichiarazioni unilaterali della parte che esprimono proposito di tutela del diritto, come la manifestazione di intento di coltivare il proprio fondo direttamente che la legge richiede al concedente per esperire la relativa azione di rilascio. * , Cass. civ., , sez. lav., , 3 dicembre 1981, n. 6415

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