Art. 839 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Articolo 839 - codice di procedura civile

Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d’appello di Roma.
Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.
Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.
Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:
1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

Articolo 839 - Codice di Procedura Civile

Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d’appello di Roma.
Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.
Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.
Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:
1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

Massime

Il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 c.p.c. in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri si riferisce ai soli lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano avuto ad oggetto i lodi per effetto della loro impugnazione; né in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell’autorità straniera è prevista la possibilità di riconoscimento dell’efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate ostandovi la previsione di cui all’art. 840 comma 3 n. 5 c.p.c. che non distingue fra dichiarazione di nullità annullamento (totale o parziale) riforma o correzione dovendo la parte in tale evenienza mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo per poter poi far valere nel caso di non ottemperanza della parte soccombente l’efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell’annullamento Cass. civ. sez. I 7 settembre 2015 n. 17712

 

In tema di riconoscimento dell’efficacia del lodo arbitrale estero la produzione del compromesso in originale o in copia autentica contestualmente alla proposizione della domanda prescritta dall’art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62) e dall’art. 839 secondo comma c.p.c. configura non già una condizione dell’azione ma un presupposto processuale necessario per la valida introduzione del giudizio che deve pertanto sussistere quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell’instaurazione del procedimento. e non può essere integrata mediante il deposito del documento nel giudizio di opposizione al decreto emesso dal presidente della corte d’appello non essendo soggetta alla disciplina dettata dall’art. 184 c.p.c. per la produzione di documenti. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l’opposizione al decreto in quanto la corte d’appello rilevato che al ricorso era stata allegata una copia del compromesso recante una certificazione di conformità all’originale proveniente da persona non identificabile aveva rimesso la causa in istruttoria per consentire all’opposto la produzione dell’originale o di una copia conforme) Cass. civ. sez. I 23 luglio 2009 n. 17291

Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 ratificata con la legge 19 gennaio 1968 n. 62 e dell’art. 808 c.p.c. agli arbitri stranieri nel c.d. “arbitrato estero” pudeferirsi in via preventiva ed eventuale la decisione delle controversie non ancora insorte tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta “ad substantiam” la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: tale requisito di forma è soddisfatto – con riguardo alle clausole compromissorie “per relationem” ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento – allorchè il rinvio contenuto nel contratto preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non invece allorchè il rinvio sia generico richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione Cass. civ. Sezioni Unite 19 maggio 2009 n. 11529 

L’art. 4 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62) prevede quale presupposto processuale per la delibazione di una pronunzia arbitrale straniera la produzione contestualmente alla domanda dell’originale della decisione arbitrale debitamente autenticata ovvero di copia dell’originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità con la conseguenza che qualora venga prodotto il lodo arbitrale in originale ma lo stesso non risulti “debitamente autenticato” deve ritenersi precluso alla Corte d’appello adita l’esame della richiesta di efficacia nell’ordinamento italiano del lodo straniero; la verifica di detto presupposto la cui eventuale insussistenza non pregiudica la possibilità di una nuova domanda deve essere effettuata d’ufficio dal giudice nel momento introduttivo del giudizio ed in base alla disciplina prevista in materia di autenticazione dal diritto processuale dello Stato richiesto Cass. civ. sez. I 8 ottobre 2008 n. 24856

Al fine del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero ai sensi dell’art. 5 secondo comma lettera b) della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968 n. 62) il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale Cass. civ. sez. I 8 aprile 2004 n. 6947

Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia del lodo straniero l’accertamento della portata della clausola compromissoria istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell’opposizione compete anche alla Corte di cassazione – la quale dispone pertanto del potere di cognizione diretta dei fatti risultanti ex actis anche al di là del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata – tutte le volte in cui l’interpretazione del negozio compromissorio sia stata richiesta ai fini della risoluzione di una questione processuale concernente l’esistenza di una delle cause ostative al detto riconoscimento. (Nella specie – dolendosi il ricorrente della non conformità all’accordo delle parti della costituzione del collegio arbitrale e del procedimento arbitrali giacché essendo stata preventivamente formulata la domanda di arbitrato da uno dei compromettenti la resistenza e la contrapposta domanda dell’altro non avrebbero potuto formare oggetto di una successiva iniziativa di accesso ad un arbitrato diverso nella sede e nella composizione ma esigevano di essere convogliate nel giudizio arbitrale già attivato – la S.C. nell’enunciare il principio di cui in massima ha riconosciuto fondata la censura di violazione dell’art. 840 comma terzo n. 3 c.p.c. affermando – previa interpretazione della clausola compromissoria alla luce non solo del suo significato letterale ma anche dello scopo perseguito dagli stipulanti e del loro comportamento successivo – che l’alternativa nella composizione del collegio e nella sede dell’arbitrato era destinata a sciogliersi nel momento di accesso da una delle parti all’arbitrato) Cass. civ. sez. I 7 febbraio 2001 n. 1732

L’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo come strumento generale e atipico di tutela preventiva trova un limite allorquando in relazione ad una certa materia e ad un determinato ordine di interessi è previsto come nel caso del giudizio di delibazione uno specifico e tipico strumento di tutela ancorato a condizioni e presupposti peculiari rispetto ai quali la ipotizzata forma di tutela preventiva sub specie di accertamento negativo potrebbe implicare per la sua atipicità non solo un discostamento dal modello processuale ma anche la elusione degli specifici parametri di giudizio imposti dalla legge. Ne consegue che correttamente la corte d’appello cui spetta la cognizione dell’azione di accertamento della insussistenza delle condizioni per il riconoscimento in Italia del lodo straniero – azione collocabile nel modello legale del tipico giudizio di delibazione sia pure proposta «in negativo» – dichiara inammissibile detta azione in quanto diretta a precludere alla controparte di utilizzare gli specifici strumenti processuali previsti dagli artt. 839 e 840 c.p.c. Cass. civ. sez. I 15 giugno 2000 n. 8163

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