Art. 838 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Impugnazione

Articolo 838 - codice di procedura civile

(1) All’arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell’art. 829, secondo comma, dell’art. 830, secondo comma, e dell’art. 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.


Articolo 838 - Codice di Procedura Civile

(1) All’arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell’art. 829, secondo comma, dell’art. 830, secondo comma, e dell’art. 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.


Note

(1) Questo articolo, aggiunto dall’art. 24 della L. 5 gennaio 1994, n. 25, a decorrere dal 18 aprile 1994, è stato abrogato dall’art. 28 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

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