Art. 836 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ricusazione degli arbitri

Articolo 836 - codice di procedura civile

(1) La ricusazione degli arbitri è regolata dall’art. 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Articolo 836 - Codice di Procedura Civile

(1) La ricusazione degli arbitri è regolata dall’art. 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Note

(1) Questo articolo, aggiunto dall’art. 24 della L. 5 gennaio 1994, n. 25, a decorrere dal 18 aprile 1994, è stato abrogato dall’art. 28 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

Istituti giuridici

Novità giuridiche