Art. 834 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Norme applicabili al merito

Articolo 834 - codice di procedura civile

(1) Le parti hanno facoltà di stabilire d’accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.
In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Articolo 834 - Codice di Procedura Civile

(1) Le parti hanno facoltà di stabilire d’accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.
In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Note

(1) Questo articolo, aggiunto dall’art. 24 della L. 5 gennaio 1994, n. 25, a decorrere dal 18 aprile 1994, è stato abrogato dall’art. 28 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

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