L’art. 831 c.p.c. – che esclude l’impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui i nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. quanto per le sentenze per le quali sia sperimentabile l’impugnazione per nullità – comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullità non è suscettibile di revocazione nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullità ammesso solo per i casi previsti dall’art. 829 c.p.c. tra cui non sono compresi quelli dell’art. 395 citato. Pertanto qualora si sia esperita l’azione di nullità l’unico rimedio è quello d’impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunziato su detta azione sentenza da considerarsi come emessa in grado d’appello ai sensi del menzionato art. 395 e come tale impugnabile per tutti i motivi previsti in quest’ultima disposizione Cass. civ. sez. I 11 febbraio 1988 n. 1465
In materia di contratto di assicurazione la clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di contratto che preveda un meccanismo di corresponsione dell’onorario agli arbitri correlato al valore della causa ma non in misura proporzionale e indipendente dall’esito della controversia (nella specie concretizzato nell’obbligo di pagare il compenso dell’arbitro rispettivamente nominato e di metà di quello dovuto al terzo) ha natura vessatoria se limiti il diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri non proporzionate a quelle riconoscibili a titolo risarcitorio con valenza dissuasiva dal ricorso all’arbitrato sì da favorire comportamenti dilatori dell’assicuratore in pregiudizio del diritto di difesa dell’assicurato Cass. civ. sez. III 30 giugno 2015 n. 13312
L’art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva in Italia con L. 19 gennaio 1968 n. 62 il quale prevede la clausola compromissoria per arbitrato estero quale patto idoneo ad escludere la giurisdizione dei giudici degli stati aderenti in favore degli arbitri contrattualmente previsti si riferisce ad ogni caso in cui la pronuncia arbitrale venga ad acquistare efficacia vincolante e definitiva tra le parti restando a tal fine irrilevante la qualificabilità dell’arbitrato stesso come rituale od irrituale secondo l’ordinamento interno Cass. civ. Sezioni Unite 6 luglio 1982 n. 4039.