Art. 827 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Mezzi di impugnazione

Articolo 827 - codice di procedura civile

Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Articolo 827 - Codice di Procedura Civile

Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Massime

Il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell’atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell’arbitrato come previsto dalle parti per cui se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti sostengano di avere in realtà pattuito una clausola per arbitrato rituale il lodo medesimo deve essere impugnato sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso non innanzi alla corte di appello a norma dell’art. 828 c.p.c. ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale Cass. civ. sez. II 8 novembre 2013 n. 25258

Nell’ordinamento processuale vige il principio secondo cui innanzi al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d’impugnazione di cui si tratta. Ne consegue che al giudizio d’impugnazione del lodo davanti alla corte d’appello disciplinato dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. non si applica – né direttamente né indirettamente – il regime delle preclusioni stabilito dall’art. 183 cod. proc. civ. bensì il regime processuale proprio dell’appello secondo cui le prove vanno chieste in sede di costituzione a meno che non sia successiva la loro formazione o la produzione sia resa necessaria a ragione dello sviluppo del processo risultando tale soluzione conforme al dettato dell’art. 830 comma secondo cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40) che con la locuzione “nuova istruzione” si riferisce ai mezzi di prova diversi da quelli del giudizio arbitrale e non all’individuazione del momento preclusivo della loro deduzione Cass. civ. sez. I 22 maggio 2013 n. 12544

Il principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato (anche) esterno risultante da atti comunque prodotti nel giudizio di merito si giustifica nel particolare carattere della sentenza del giudice e nella natura pubblicistica dell’interesse al suo rispetto non operando con riferimento al lodo arbitrale essendo questo un atto negoziale riconducibile al “dictum” di soggetti privati che non muta la propria originaria natura per l’attribuzione “a posteriori” degli effetti della sentenza tant’è che l’art. 829 n. 8 c.p.c. attribuisce alla precedente decisione del giudice soltanto l’attitudine a costituire “sentenza passata in giudicato” e riserva al lodo la possibilità di divenire “non impugnabile” nonchè quella di essere impugnato con il giudizio di cui all’art. 827 c.p.c. “allorchè contrario ad altro precedente lodo” Cass. civ. sez. I 19 ottobre 2012 n. 18041

Il lodo parziale anche nella configurazione assunta dall’arbitrato per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 25 del 1994 è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo nel termine previsto per l’impugnazione di quest’ultimo non essendo utilizzabile nel procedimento arbitrale l’istituto della riserva facoltativa d’impugnazione riserva che essendo limitata a specifiche ipotesi normative richiederebbe per la sua applicazione in situazioni diverse espressa previsione normativa poiché il sistema processuale è informato al principio dell’impugnazione immediata di tutte le sentenze Cass. civ. sez. I 3 febbraio 2006 n. 2444

In tema di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 827 comma terzo c.p.c. il lodo che pronunzi parzialmente nel merito (nella specie: la risoluzione del contratto con condanna) è immediatamente impugnabile ma deve investire la stabilità e la tenuta dell’intero dictum arbitrale con la conseguente devoluzione di tutte le questioni deducibili avverso la pronuncia parziale di merito senza che sia ipotizzabile che qualcuna di esse sia tenuta in riserva per un uso successivo atteso che la facoltà eccezionale concessa da tale terzo comma dell’art. 827 è diretta alla tutela di quella parte della vertenza incisa dal lodo parziale in una logica di definizione immediata di quella «quota» di controversia che gli arbitri abbiano deciso di risolvere anticipatamente Cass. civ. sez. I 19 agosto 2004 n. 16205

La previsione nella clausola compromissoria di «inappellabilità del lodo arbitrale» non è nulla atteso che non esclude il rimedio della impugnazione per nullità del lodo ma lo limita alle censure per errores in procedendo di cui al primo comma dell’art. 829 c.p.c. rendendo soltanto inammissibili eventuali censure per inosservanza di regole di diritto sostanziale Cass. civ. sez. I 4 aprile 2001 n. 4943 

Data la natura meramente negoziale di una decisione resa in sede di arbitrato irrituale non è ammissibile nei confronti della stessa l’impugnazione a mezzo di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione Cass. civ. sez. I 10 giugno 1998 n. 5739

L’accordo che contempli la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti a differenti e non connessi rapporti fra le medesime parti integra compromessi distinti ancorché formalmente inseriti in unico documento. In tale situazione il lodo il quale esaurisca le questioni attinenti ad uno di detti rapporti rinviando al prosieguo le statuizioni sull’altro ha natura non parziale ma definitiva nell’ambito del compromesso cui si correla e pertanto anche nel vigore dell’originario testo dell’art. 827 c.p.c. (prima delle modifiche introdotte dall’art. 19 della L. 5 gennaio 1994 n. 25) è immediatamente ed autonomamente impugnabile ed eseguibile Cass. civ. sez. I 28 giugno 1994 n. 6206

Il lodo arbitrale anche se pronunci sulla sola competenza degli arbitri è impugnabile esclusivamente con i rimedi previsti dagli artt. 828 e 831 c.p.c. e non con il regolamento di competenza che come tutti gli altri mezzi di gravame diversi da quelli per nullità e per revocazione del lodo è escluso dal novero dei rimedi consentiti avverso le sentenze arbitrali Cass. civ. sez. I 9 ottobre 1987 n. 7513

La determinazione dell’arbitro libero di equità avendo valore negoziale è impugnabile per quei vizi costituenti causa di annullamento dei negozi giuridici sicché la manifesta iniquità puoperare come motivo di impugnativa di tale determinazione soltanto quando sia riconducibile a comportamento doloso dell’arbitro Cass. civ. sez. I 5 novembre 1981 n. 5821.

 

Il lodo arbitrale irrituale – come la perizia contrattuale – per la sua natura “quoad effectum” negoziale essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto e per esse vincolante è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto l’errore del giudizio arbitrale per essere rilevante secondo la previsione dell’art. 1428 c.c. deve essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 c.c. – e cioè secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa ovvero contestati fatti che tali non sono – analogamente all’errore revocatorio contemplato per i provvedimenti giurisdizionali dall’art. 395 n. 4 c.p.c. – mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti perché costoro nel dare contenuto alla volontà delle parti esplicano un’attività interpretativa e non percettiva che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che per volontà delle medesime è inoppugnabile pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari Cass. civ. sez. II 11 giugno 2019 n. 15665 R. c. C.

In tema di arbitrato irrituale allorchè le parti abbiano assegnato agli arbitri il potere di adottare decisioni secondo diritto il lodo così pronunciato stante la sua irritualità è impugnabile soltanto per incapacità e vizi della volontà degli arbitri con esclusione degli errori di giudizio e di apprezzamento; conseguentemente allorchè la pronuncia arbitrale secondo diritto sia stata resa con riferimento alla dedotta incongruità del prezzo contrattuale relativo all’acquisto di una partecipazione azionaria ed abbia condotto alla determinazione del prezzo in termini di garanzia della corrispondenza del patrimonio aziendale a quello risultante dal bilancio è improponibile l’impugnazione che prospetti il vizio di eccesso di potere od abuso di mandato degli arbitri per errore sulla valutazione di mercato Cass. civ. sez. I 19 dicembre 2008 n. 29772

Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile davanti al giudice ordinariamente competente soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore violenza dolo incapacità delle parti o dell’arbitro) mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto né ove sia stato conferito l’incarico di emettere un arbitrato irrituale esso può equivalere ad una «sentenza arbitrale». Di conseguenza avverso tale lodo arbitrale non è ammissibile l’impugnazione di nullità dinanzi alla Corte d’appello ex art. 828 c.p.c. ma solo una azione per eventuali vizi del negozio da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza con rispetto del doppio grado di giurisdizione pena la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Cost.) Cass. civ. sez. lav. 17 agosto 2004 n. 16049

Nell’arbitrato libero o irrituale che si traduce in una regolamentazione contrattuale della contesa la violazione del principio del contraddittorio non rileva come vizio del procedimento ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell’impugnazione ex art. 1429 c.c. ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa; ne consegue che la parte che impugna il lodo deve dimostrare in concreto l’errore nell’apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata di non aver ricevuto copia della memoria prodotta dalla controparte o di non aver potuto produrre a sua volta una replica non implica di per sé un vizio della volontà degli arbitri Cass. civ. sez. lav. 9 agosto 2004 n. 15353 

In tema di arbitrato libero l’avere le parti assegnato agli arbitri all’esito di procedimento non formale il potere di adottare decisioni secondo diritto non impugnabili comporta che il lodo così pronunciato è impugnabile soltanto se la decisione abbia ad oggetto rapporti diversi da quelli sottoposti al giudizio arbitrale ovvero trovi fondamento in una regola di decisione difforme da quella assegnata (come l’equità o il diritto straniero). Ne consegue che l’eventuale malgoverno del diritto applicabile da parte del collegio arbitrale rappresenta nulla pidi un abuso dei poteri conferiti agli arbitri che non inficia neanche la riferibilità ai mandanti del decisum oggetto del lodo posto che questi ultimi ebbero a conferire agli arbitri proprio il potere di dare contenuti giuridici non impugnabili alla loro stessa volontà negoziale. Error iuris non censurabile deve peraltro ritenersi quell’errore che impinge un’erronea valutazione della norma di diritto (che la natura negoziale dell’arbitrato fa ovviamente ritenere insindacabile da parte del giudice) e non anche l’errore percettivo di diritto (attinente alla erronea supposizione di esistenza o inesistenza di una norma e la cui sindacabilità è viceversa correlata alla stessa rilevanza attribuita all’errore di fatto) che non vi è ragione di escludere dall’area dell’impugnativa per vizi della volontà ad istanza e nell’interesse della parte tutte le volte in cui l’ambito della decisione degli arbitri irrituali abbia investito la (erroneamente supposta e predicata) esistenza o inesistenza di una norma di diritto Cass. civ. sez. I 15 luglio 2004 n. 13114

Il lodo parziale è immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 827 terzo comma cod. proc. civ. solo nel caso in cui decidendo su una o più domande abbia definito il giudizio relativamente ad esse attesa l’esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi; viceversa l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio (nella specie rigettando l’eccezione di prescrizione) Cass. civ. sez. II 24 luglio 2014 n. 16963

Il lodo parziale che provveda sulla “competenza” degli arbitri a decidere della controversia così ritenendo la sussistenza di una valida clausola compromissoria intercorsa fra le parti deve essere oggetto d’impugnazione immediata avendo deciso una questione preliminare di merito ai sensi dell’art. 279 comma secondo n. 4 in riferimento alla ipotesi di cui allo stesso art. 279 comma secondo n. 2 cod. proc. civ Cass. civ. sez. I 6 aprile 2012 n. 5634

Non è immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 827 terzo comma cod. proc. civ. perchè “non definitivo” il lodo che incida solo sulla ammissibilità e procedibilità del giudizio degli arbitri in quanto la questione proposta è da ritenere preliminare o pregiudiziale non potendosi risolvere dagli arbitri le altre domande proposte senza la previa soluzione di detti quesiti. (Fattispecie in tema di illegittima composizione del collegio arbitrale e di carenza di potere degli arbitri) Cass. civ. sez. I 26 marzo 2012 n. 4790 

Il lodo con cui sia disposta la risoluzione del contratto e la condanna generica di una delle parti al risarcimento del danno con prosecuzione del procedimento arbitrale per la determinazione del quantum debeatur costituisce lodo parziale immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 827 terzo comma c.p.c. come sostituito dall’art. 19 della legge n. 25 del 1994 Cass. civ. sez. I 7 febbraio 2007 n. 2715

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