In tema di arbitrato libero la proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un termine per l’emissione del lodo sia dai difensori privi di procura speciale purché le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima e l’accertamento dell’intervenuto accordo risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito che se congruamente e correttamente motivato è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza della corte di appello che sulla base di una richiesta di rinvio ai fini dell’escussione dei testi fatta dall’avvocato della società ricorrente aveva ritenuto implicitamente raggiunto tra le parti che non avevano manifestato alcun dissenso al riguardo un accordo per la proroga del termine per la pronuncia del lodo) Cass. civ. sez. II 26 settembre 2018 n. 22994
In tema di arbitrato irrituale la scadenza del termine per l’adozione del lodo prevista al fine di evitare che le parti siano indefinitamente vincolate alla conclusione extragiudiziale della controversia è essenziale ed estingue il mandato conferito agli arbitri ma per il carattere negoziale del rapporto è possibile che le parti intendano concedere una proroga ed attribuiscano al suddetto termine un valore meramente orientativo quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite. Ne consegue che la proroga del suddetto termine può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un differimento del termine per l’emissione del lodo che dai difensori privi di mandato speciale ma in tal caso è necessario che le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima. Il relativo accertamento risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato Cass. civ. sez. lav. 22 novembre 2011 n. 24562
In tema di arbitrato la decorrenza del termine fissato dalle parti o dalla legge per la pronuncia del lodo è interrotto ai sensi dell’art. 820 secondo comma cod. proc. civ. (nel testo applicabile “ratione temporis” anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006) dal momento in cui si determina la necessità della sostituzione degli arbitri e non da quando interviene il nuovo provvedimento di nomina che al contrario costituisce il nuovo “dies a quo” per il decorso del termine predetto Cass. civ. sez. I 27 febbraio 2009 n. 4823
L’arbitro che rifiuti senza giustificato motivo di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale impedendo l’assunzione della decisione nel termine fissato (o come nel caso di specie determinandone la nullità) è responsabile per inadempimento del mandato collettivo ricevuto con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il danno Cass. civ. sez. I 27 febbraio 2009 n. 4823
In tema di arbitrato la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 non è applicabile al termine per la pronuncia del lodo previsto dall’art. 820 cod. proc. civ. (centottanta giorni secondo il primo comma della norma nella versione anteriore alla modifica di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 applicabile nella specie “ratione temporis”) essendo detta sospensione quale istituto tipico della giurisdizione condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice ordinario od amministrativo mentre l’arbitrato sia rituale che irrituale costituisce espressione di autonomia negoziale e rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria Cass. civ. sez. I 8 ottobre 2008 n. 24866
Ai sensi dell’art. 820 quarto comma c.p.c. il consenso alla proroga del termine per la decisione da parte degli arbitri risultante da atto scritto deve essere espresso personalmente dalle parti o dai loro difensori muniti di procura speciale Cass. civ. sez. I 26 marzo 2004 n. 6069
Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all’art. 820 c.p.c. incombe sulla parte interessata l’onere di notificare agli arbitri dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820 fermo comunque il principio di carattere generale che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante quale il difensore purché conferisca allo stesso procura speciale Cass. civ. sez. I 11 luglio 2003 n. 10910
Gli arbitri ai quali le parti hanno assegnato un primo termine per statuire su alcuni capi della domanda ed un secondo termine per definire la controversia non possono prorogare quest’ultimo invocando l’art. 820 secondo comma c.p.c. perché tale norma presuppone che entro l’unico termine stabilito dalle parti il mandato sia stato adempiuto almeno in parte Cass. civ. sez. II 18 aprile 2000 n. 4992
Nell’arbitrato libero il contenuto dell’obbligo contratto dagli arbitri secondo le regole del mandato è quello di emettere il responso a loro affidato entro un dato termine non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito. Ne consegue che ai sensi dell’art. 1722 n. 1 c.c. applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale (come il mandato a transigere) sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto (come la formulazione di un giudizio) il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato in mancanza dal giudice ai sensi dell’art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse Cass. civ. sez. I 28 luglio 1995 n. 8243