Art. 818 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Provvedimenti cautelari

Articolo 818 - codice di procedura civile

Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.

Articolo 818 - Codice di Procedura Civile

Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.

Massime

La parte vittoriosa nel giudizio arbitrale che nel giudizio di impugnazione del lodo chieda il rigetto dell’impugnazione puchiedere all’istruttore un sequestro conservativo atteso che il giudizio di impugnazione del lodo è attribuito alla competenza del giudice che sarebbe stato competente per l’appello verso la sentenza se per la causa decisa fosse stato competente il giudice ordinario (art. 828 comma 2 c.p.c. nel testo precedente all’entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994) e che è pertanto applicabile l’art. 673 comma 2 c.p.c. a tenore del quale (con disposizione che deroga al divieto di domande nuove in appello) l’istanza di sequestro conservativo può essere proposta al giudice di appello Cass. civ. sez. I 17 dicembre 1994 n. 10862 

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