Art. 814 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritti degli arbitri

Articolo 814 - codice di procedura civile

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica l’articolo 830, quarto comma.

Articolo 814 - Codice di Procedura Civile

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica l’articolo 830, quarto comma.

Massime

Nel procedimento di cui all’art. 814 c.p.c. non può essere accertato il diritto degli arbitri al compenso per l’avvenuta pronuncia di un lodo avente i requisiti di cui all’art. 823 c.p.c. né può procedersi all’accertamento incidentale delle cause di nullità o di inesistenza presenti nella decisione le quali devono essere invece oggetto del giudizio di impugnazione del lodo previsto dalla legge; qualora poi tale giudizio si concluda con l’accertamento definitivo che un lodo con tali caratteri è mancato e con la declaratoria della sua inesistenza giuridica ne rimane automaticamente travolto e caducato il provvedimento determinativo del “quantum” del compenso arbitrale emesso dal presidente del tribunale con effetto “de iure” come conseguenza obiettiva e necessaria del rapporto di dipendenza con il titolo in forza del quale la liquidazione è avvenuta restando di converso irrilevante la mancata impugnazione del provvedimento presidenziale Cass. civ. sez. I 28 aprile 2010 n. 10221

La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio nonché degli onorari degli arbitri del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio Cass. civ. sez. I 26 settembre 2014 n. 20371

Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo non venendo meno di conseguenza il diritto di ricevere il compenso per l’esecuzione del mandato nell’ipotesi d’invalidità del lodo stesso Cass. civ. sez. VI-I 13 giugno 2018 n. 15420

Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo: non sussistono pertanto i presupposti della sospensione ex art. 295 o 337 c.p.c. del procedimento instaurato dall’arbitro per ottenere il residuo compenso già liquidato in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo la cui eventuale nullità può giustificare solo un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 813 bis c.p.c. Cass. civ. sez. VI 24 ottobre 2013 n. 24072

Il principio secondo cui il diritto dell’arbitro al compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico e non viene meno allorquando il lodo sia stato caducato dal giudice perché affetto da uno dei vizi di cui all’art. 829 c.p.c. trova un limite nell’avvenuta effettiva pronuncia di un lodo avente i requisiti minimi previsti dall’art. 823 c.p.c.: esso resta inapplicabile pertanto in tutte le ipotesi in cui un provvedimento di tal natura sia mancato del tutto come avviene ove emesso a seguito di arbitrato irrituale o di arbitraggio o di perizia contrattuale ovvero in ogni altra fattispecie in cui le parti abbiano predisposto speciali tipologie di conciliazione o di procedimenti preliminari finalizzati alla ricerca di una soluzione extragiudiziale della controversia dato che in ciascuno di questi casi la decisione di natura negoziale che li conclude è sfornita dell’elemento che caratterizza l’arbitrato rituale ossia l’attitudine a divenire “sentenza” a seguito del deposito del lodo ed il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito “ex mandato” per l’adempimento del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione Cass. civ. sez. I 28 aprile 2010 n. 10221

Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico senza che nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 c.p.c. esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri materie comprese nella previsione dell’art. 829 c.p.c. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnaziopne indicato dal precedente art. 828. La sussistenza del credito per l’onorario a favore dell’arbitro che abbia espletato la propria mansione non è quindi inficiata dai suddetti vizi salva restando l’ammissibilità dell’azione risarcitoria nei suoi confronti esperibile nella diversa sede competente allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile Cass. civ. sez. I 17 settembre 2002 n. 13607

In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico secondo il regime previgente alla novella recata dal D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40 qualora in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione esso è automaticamente integrato in base all’art. 814 c.p.c. con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale il quale una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e dunque insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; tale natura del procedimento inoltre esclude l’ipotizzabilità di una soccombenza ed osta pertanto all’applicazione del relativo principio ed all’adozione delle conseguenziali determinazioni in tema di spese Cass. civ. Sezioni Unite 3 luglio 2009 n. 15586

In tema di arbitrato l’art. 814 c.p.c. qualifica come solidale l’obbligo delle parti di corrispondere agli arbitri gli onorari e di pagare le spese del giudizio arbitrale sicché deve escludersi che l’omessa citazione di tutte le parti interessate nello speciale procedimento avanti al presidente del tribunale dia luogo ad un’ipotesi di nullità del giudizio l’omessa citazione producendo soltanto l’inopponibilità dell’ordinanza alle parti pretermesse Cass. civ. sez. I 3 settembre 2004 n. 17808

Il procedimento camerale davanti al Presidente del tribunale previsto dall’art. 814 secondo comma c.p.c. per la determinazione dell’onorario e delle spese dovuti agli arbitri per l’opera prestata ha completa autonomia sia rispetto alla procedura arbitrale sia rispetto alla preventiva liquidazione di detti onorario e spese da parte degli arbitri medesimi non seguita da accettazione delle parti. Deve pertanto escludersi che nel mandato eventualmente conferito dalle parti del giudizio arbitrale ai loro difensori sia incluso anche il compito di ricevere la notificazione dell’atto introduttivo del procedimento di cui al citato art. 814 secondo comma c.p.c. tale notificazione dovendo essere fatta personalmente alla parte nel rispetto delle norme poste dagli artt. 138 e ss. c.p.c.; tuttavia l’irrituale effettuazione della notificazione presso quel difensore anziché alla parte personalmente non implica inesistenza ma nullità della notificazione medesima e dunque un vizio sanabile per effetto della costituzione della parte cui l’atto notificato era destinato ovvero in difetto di tale costituzione con la rinnovazione della notificazione medesima ai sensi dell’art. 291 primo comma c.p.c Cass. civ. sez. II 9 luglio 2004 n. 12741

L’ordinanza con cui il presidente del tribunale provvede ex art. 814 c.p.c. alla liquidazione dell’onorario e delle spese agli arbitri postula che le parti «siano sentite» siano cioè messe in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa previa informazione circa l’esistenza sia di un’istanza di liquidazione sia della fissazione di un’udienza per la sua discussione dovendo a tal fine detta autorità giudiziaria applicare per analogia le norme sui procedimenti camerali (disponendo cioè che la parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e della data e luogo dell’udienza) controllando prima di emettere il provvedimento richiesto in caso di mancata comparizione delle parti l’avvenuta instaurazione del contraddittorio Cass. civ. sez. I 9 maggio 2003 n. 7062

In tema di liquidazione del compenso agli arbitri lo speciale procedimento di liquidazione di cui all’art. 814 c.p.c. può essere legittimamente esperito qualora (e solo se) sia stato pronunciato un lodo a carattere definitivo (tale cioè da aver risolto tutte le questioni di merito con conseguente composizione del conflitto tra le parti). Nel caso in cui risulti invece emanato (come nella specie) un lodo soltanto parziale e la richiesta di liquidazione ex art. 814 c.p.c. sia stata dichiarata inammissibile dal Presidente del tribunale che pur abbia astrattamente ritenuto possibile procedere a tale tipo di liquidazione con riferimento a lodo non definitivo sulla base dell’assunto che la decisione non aveva affrontato alcuna questione di merito la doglianza degli arbitri ricorrenti per cassazione avverso il decisum del presidente del tribunale deve appuntarsi a pena di inammissibilità del ricorso (e restando impregiudicato il relativo giudizio in punto di diritto sull’ammissibilità o meno della liquidazione de qua in presenza di lodo parziale) sulla circostanza che il lodo in parola abbia in realtà risolto questioni di merito diversamente da come opinato dal giudice di merito Cass. civ. sez. I 26 agosto 2002 n. 12536 

La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e pudar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato anche per “facta concludentia” la divisione dell’obbligazione originaria in due o piobbligazioni di diversa entità ciascuna posta a carico delle parti; il frazionamento dell’obbligazione permane dunque nel caso in cui le stesse si siano limitate a contestare il solo ammontare complessivo del credito degli arbitri riconoscendo tuttavia sia la sussistenza dell’obbligazione di pagamento che la sua misura frazionaria Cass. civ. sez. I 27 marzo 2017 n. 7772

In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale il valore della stessa rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri si determina aprioristicamente – ai sensi dell’art. 5 n. 1 della tariffa stragiudiziale forense che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore – sulla base del “petitum” senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda atteso che un ipotetico criterio di determinazione “ex post” del valore della causa sulla base del concreto “decisum” sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile Cass. civ. sez. II 6 aprile 2009 n. 8247

In tema di arbitrato nel caso in cui il presidente del tribunale – come nella specie con ordinanza depositata il 31 luglio 2003 – per determinare il compenso al collegio arbitrale composto esclusivamente da avvocati in una controversia riguardante anche pagamento di somme o risarcimento danni abbia fatto riferimento «alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata» secondo la norma dell’art. 6 primo comma della Tariffa forense (Annesso C) approvata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 sussiste vizio di violazione di legge. Infatti la norma da applicarsi è quella dettata dall’art. 5 primo comma delle medesime disposizioni preliminari alla tabella relativa agli onorari ed alle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (Annesso H) secondo cui «il valore della pratica o dell’affare si determina a norma del codice di procedura civile» e dunque facendo riferimento ai principi generali posti dagli artt. 10 e seguenti c.p.c. di modo che il valore della controversia si identifica con l’entità delle richieste rivolte agli arbitri Cass. civ. sez. II 7 febbraio 2008 n. 2852

In tema di arbitrato a partire dall’1 aprile 1995 l’onorario spettante agli arbitri che siano anche avvocati deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense senza possibilità per il presidente del tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi Cass. civ. sez. II 18 ottobre 2006 n. 22322

In materia di arbitrato rituale il consulente tecnico d’ufficio ha titolo per chiedere il pagamento del proprio compenso esclusivamente agli arbitri – a cui spetta ex art. 814 cod. proc. civ. il diritto ad ottenere il rimborso dalle parti – dovendosi escludere una responsabilità solidale di queste ultime poiché a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario la figura del consulente nell’arbitrato rituale che pure ha natura giurisdizionale non ha carattere pubblicistico quale ausiliario del giudice con qualifica di pubblico ufficiale che esegue la sua prestazione per un superiore interesse di giustizia ma una matrice privatistica essendo le parti legate agli arbitri da un rapporto di mandato in cui ai sensi dell’art. 1719 cod. civ. il mandante ha l’obbligo di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nome tra le quali anche quella nei confronti del consulente Cass. civ. sez. I 21 marzo 2014 n. 6736

La quantificazione del compenso spettante al segretario del collegio arbitrale è riservata all’apprezzamento del giudice del merito che provvede alla liquidazione del compenso degli arbitri ai sensi dell’art. 814 c.p.c. in quanto è riferibile alle spese che le parti sono tenute a rimborsare agli arbitri Cass. civ. sez. I 8 settembre 2004 n. 18061

Nell’arbitrato convenzionale il segretario del collegio (diversamente da quanto accade nell’arbitrato necessario previsto per alcuni contratti della P.A. ove la presenza del segretario risulta espressamente prevista e regolata: art. 45 D.P.R. n. 1063 del 1962) è direttamente nominato dai componenti del collegio stesso in ragione di una loro soggettiva valutazione della necessità di avvalersi di un ausiliario per l’espletamento delle attività certificative esecutive e organizzative funzionalmente collegate a quelle del collegio onde è con i predetti componenti che si instaura il relativo rapporto di prestazione d’opera intellettuale rapporto del tutto estraneo a quello instaurato tra le parti litiganti e gli arbitri. Ne consegue che l’importo della spesa per il segretario costituente esborso affrontato per il funzionamento del collegio (e riconoscibile nei limiti in cui esso sia ritenuto necessario) può essere liquidata soltanto agli arbitri e non direttamente al segretario (nell’affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha peraltro rigettato il ricorso avverso la liquidazione giudiziale del compenso agli arbitri effettuata da parte del Presidente del tribunale ex art. 814 c.p.c. atteso che l’autonomo capo della relativa pronunzia relativo appunto alla liquidazione diretta al segretario del collegio arbitrale non era stato impugnato specificamente dal ricorrente) Cass. civ. sez. II 26 maggio 2004 n. 10141

L’ordinanza emessa dal presidente del tribunale con la quale vengono determinati in difetto di preventiva quantificazione contrattuale le spese e l’onorario degli arbitri irrituali è insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. dal momento che la decisione che conclude il procedimento è sfornita pure dell’attitudine a divenire “sentenza” ed il compenso dovuto agli arbitri irrituali si connota come debito “ex mandato” per l’adempimento del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione Cass. civ. sez. I 10 ottobre 2013 n. 23086 

La pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non giustifica la sospensione del giudizio di pagamento del compenso dovuto agli arbitri vertendo le due cause tra soggetti diversi con conseguente impossibilità di attribuire alla decisione della prima autorità di giudicato ai fini della pronuncia sulla seconda. (Principio affermato in fattispecie non soggetta “ratione temporis” all’art. 813 ter c.p.c. introdotto dall’art. 21 del d.l.vo n. 40 del 2006) Cass. civ. sez. VI 10 settembre 2012 n. 15067

Il provvedimento di liquidazione del compenso arbitrale adottato dal Presidente del tribunale ex art. 814 c.p.c. è suscettibile di autonoma e distinta impugnazione da parte di ciascuno degli arbitri titolari di un autonomo diritto di credito per aver adempiuto con l’espletamento dell’incarico all’assunta obbligazione di rendere la prestazione richiesta senza che sia per converso necessaria la partecipazione al gravame di tutti i componenti del collegio Cass. civ. sez. II 26 maggio 2004 n. 10141

 

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