La procedura di sostituzione dell’arbitro rinunciatario è applicabile anche nell’arbitrato irritale non potendo consentirsi alla parte vincolata dal patto compromissorio di impedire la definizione negoziale della controversia non aderendo alla sostituzione dell’arbitratore il quale non intenda proseguire nell’espletamento della sua funzione Cass. civ. sez. I 19 aprile 2001 n. 5777
Nell’arbitrato irrituale gli arbitratori inizialmente nominati dalle parti sono sostituibili. Ciò lo si desume dal disposto del secondo comma dell’art. 1473 c.c. il quale prevede che nell’ipotesi in cui il terzo non voglia o non possa accettare l’incarico ovvero in cui le parti non si accordino per la nomina o per la sostituzione detta nomina sia fatta – su richiesta di una delle parti dal presidente del tribunale; il che presuppone – ovviamente – la non immutabilità dei soggetti originariamente designati Cass. civ. sez. I 29 aprile 1999 n. 4303
Nel caso di impedimento o incompatibilità di uno o più arbitri indicati nella clausola compromissoria si provvede alla sostituzione ove non sia diversamente stabilito dalla clausola predetta nei modi previsti dagli artt. 810-811 c.p.c. la cui ampia formulazione non permette di distinguere né sul motivo per cui l’arbitro viene a mancare né sul numero degli arbitri da sostituire Cass. civ. sez. II 26 aprile 1993 n. 4893