Art. 808 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Clausola compromissoria

Articolo 808 - codice di procedura civile

Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.
La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

Articolo 808 - Codice di Procedura Civile

Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.
La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

Massime

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata in mancanza di espressa volontà contraria nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi “causa petendi” nel contratto medesimo con esclusione di quelle che hanno in esso unicamente un presupposto storico come nel caso di specie in cui pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. deducendo gravi difetti dell’immobile da loro acquistato Cass. civ. sez. VI 15 febbraio 2017 n. 4035

Il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede se fondatamente conduce all’affermazione per cui la nullità di quest’ultimo non travolge per trascinamento la clausola ivi contenuta restando riservato agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità non implica altresì che la stessa possa conservare la sua efficacia in ipotesi di inesistenza dell’accordo cui afferisce ancorchè derivante da fattori sopravvenuti Cass. civ. sez. I 6 agosto 2014 n. 17711

La clausola compromissoria binaria che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri due dei quali da nominare da ciascuna delle parti può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando in base ad una valutazione da compiersi “a posteriori” – in relazione al “petitum” e alla “causa petendi” – risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere. (In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la validità della clausola individuando un unico centro di interesse pure in presenza di una pluralità di società obbligate alla liberazione di una stessa fideiussione in quanto fra tali società si erano verificati fenomeni successori tali per cui la pluralità di parti risultava solo apparente) Cass. civ. sez. I 20 gennaio 2014 n. 1090

È valida ed efficace la clausola compromissoria binaria inserita in un contratto plurilaterale (nella specie di affiliazione commerciale o “franchising”) con la quale soltanto alcune delle parti si obbligano a devolvere le reciproche controversie ad un collegio arbitrale se dal contratto siano sorti rapporti giuridici diversi ancorché collegati tra le parti firmatarie della clausola compromissoria e le altre Cass. civ. sez. VI- III 23 luglio 2012 n. 12825

Rientra nella competenza dell’arbitro – al quale le parti abbiano deferito con apposita clausola compromissoria le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso – la cognizione anche della domanda fondata sull’arricchimento senza causa di una parte in danno dell’altra ove questa abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell’esercizio della loro autonomia negoziale Cass. civ. sez. VI 21 novembre 2011 n. 24542

La compromissione in arbitri delle controversie relative all’esecuzione del contratto non comprende di per sé le controversie aventi ad oggetto la domanda di pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa in quanto diverse per “causa petendi” e per “petitum” riguardando entrambe diritti cd. eterodeterminati per l’individuzione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi Cass. civ. sez. I 9 settembre 2011 n. 18567

La clausola compromissoria apposta ad un contratto di affitto d’azienda è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle obbligazioni originate dal contratto di transazione con il quale il primo sia stato consensualmente risolto e siano stati diversamente regolati i rapporti fra le parti senza richiamare il contratto di affitto in quanto il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l’estensione alle sole cause di invalidità di questo purché ad esso non esterne mentre ne esclude l’ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico Cass. civ. sez. I 23 dicembre 2010 n. 26046

In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria giacché l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri proprio del compromesso o della clausola compromissoria è in ogni caso (si tratti cioè di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto prodotto dal fallimento o dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria dell’avocazione dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito verso l’impresa sottoposta alla procedura concorsuale allo speciale ed inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo Cass. civ. Sezioni Unite 6 giugno 2003 n. 9070

La clausola compromissoria in mancanza di espressa volontà contraria deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell’ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d’arbitrato) Cass. civ. sez. I 8 febbraio 2019 n. 3795

In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non potendo essere ricompreso in tali procedimenti rimane soggetto ad arbitrato Cass. civ. Sezioni Unite 18 settembre 2017 n. 21550

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata in mancanza di espressa volontà contraria nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico come nella specie in cui la “causa petendi” ha titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 c.c. nonché dell’art. 1337 c.c Cass. civ. sez. VI-I ord. 13 ottobre 2016 n. 20673

In tema di interpretazione di una clausola arbitrale l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (in applicazione del suindicato principio di diritto la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che interpretava la clausola arbitrale contenente anche un riferimento all’art. 31 bis della legge n. 216 del 1995 non come semplice sottoposizione agli arbitri delle sole controversie relative alla iscrizione di riserve relative ad appalto di opera pubblica ma anche come riferibile a giudizi di risoluzione contrattuale) Cass. civ. sez. I 19 marzo 2004 n. 5549

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale dello Stato in caso di dubbio in ordine all’interpretazione della portata della clausola compromissoria deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale Cass. civ. sez. I 4 giugno 2003 n. 8910

Qualora la contestazione circa la natura rituale od irrituale dell’arbitrato sia sollevata con il ricorso per cassazione la Corte Suprema deve esaminare e valutare direttamente il contenuto della clausola compromissoria incidendo la relativa qualificazione sul problema processuale dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per nullità Cass. civ. sez. I 27 gennaio 2001 n. 1191

In materia di procedimento arbitrale è legittima l’instaurazione di un unico procedimento arbitrale per la risoluzione di controversie connesse nascenti da contratti collegati contenenti clausole compromissorie di identico contenuto e la cui risoluzione è destinata ad incidere sulla complessiva regolamentazione negoziale dettata dai contratti medesimi; qualora peraltro non vi sia consenso sull’esistenza di una situazione di collegamento negoziale o di clausole omologhe la controparte può manifestare la volontà di tenere distinte le procedure e nominare un arbitro diverso per ciascuna di esse mentre l’unico arbitro nominato dalla prima parte comporrà i diversi collegi che si andranno a formare Cass. civ. sez. I 25 maggio 2007 n. 12321

È da escludersi che tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti ancorché collegati al contratto principale cui accede la predetta clausola. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto che il collegamento tra l’atto costitutivo di una società ed il successivo contratto con cui uno dei soci aveva venduto agli altri una quota dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività sociale fosse sufficiente a giustificare l’estensione della clausola compromissoria contenuta nel primo contratto al secondo con la conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di risoluzione dello stesso e di restituzione delle somme pagate per il trasferimento della comproprietà dell’immobile) Cass. civ. sez. I 7 febbraio 2006 n. 2598

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società alla domanda di accertamento dell’inadempimento dell’amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite ai sensi dell’art. 2320 comma 3 c.c. e alla connessa domanda di condanna dell’amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c. rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare Cass. civ. sez. VI 11 giugno 2019 n. 15697

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale Cass. civ. sez. I 17 febbraio 2014 n. 3665

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e nel caso di disaccordo ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente è affetta sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio – ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d’azione – con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario Cass. civ. sez. I 17 febbraio 2014 n. 3665

In tema di arbitrato societario non è nulla per inidoneità a garantire l’imparzialità degli arbitri la clausola compromissoria prevista dall’atto costitutivo che preveda la decisione di qualunque controversia insorta tra i soci e la società da parte di un arbitro amichevole compositore nominato dall’autorità giudiziaria su istanza della società in quanto non attributiva del potere di nomina dell’arbitro in capo alla società ma soltanto di quello di provocarne la nomina da parte dell’autorità giudiziaria Cass. civ. sez. I 30 gennaio 2013 n. 2189

In tema di arbitrato societario la clausola compromissoria prevista dall’atto costitutivo di società che preveda la decisione di qualunque controversia insorta tra i soci e la società sia decisa da un arbitro amichevole compositore nominato dall’autorità giudiziaria su istanza della società non è lesiva del diritto del socio di agire a tutela dei suoi diritti in quanto l’art. 810 c.p.c. il quale prevede che nel caso di inerzia di una delle parti nella nomina del proprio arbitro l’altra parte possa chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale deve ritenersi applicabile analogicamente ricorrendo l’”eadem ratio” al caso in cui sia rimessa all’autorità giudiziaria la nomina dell’unico arbitro e sia previsto che la relativa istanza venga presentata da una specifica parte e questa non abbia attivato il procedimento malgrado il sollecito dell’altra parte Cass. civ. sez. I 30 gennaio 2013 n. 2189

In tema di deferimento secondo la previsione dello statuto di una cooperativa delle controversie tra società e soci ad un collegio di probiviri in qualità di arbitri va assicurato il requisito di ordine pubblico – non venuto meno a seguito della riforma dell’art. 809 c.p.c. ad opera della legge n. 25 del 1994 e che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato – della imparzialità della decisione derivandone la necessità che la nomina dei probiviri provenga anche dal socio in lite a pena di nullità della contraria clausola compromissoria che può essere fatta valere nel giudizio di opposizione intentato dal socio contro l’esclusione; in particolare per poter considerare valida la delibera dell’assemblea che nomina i probiviri non è sufficiente dimostrare che il socio in lite vi abbia concorso con il proprio voto favorevole né che la delibera sia stata assunta con il voto unanime dei presenti nell’assemblea ma semmai che lo statuto prevedesse sin dall’origine ed in termini generali che i probiviri fossero designati soltanto con il concorso di tutti i soci (non solo dei presenti e votanti in assemblea) solo così potendosi realizzare la garanzia di imparzialità di costoro che sono chiamati a risolvere una lite tra la medesima società ed il socio Cass. civ. sez. I 18 marzo 2008 n. 7262

È nulla la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che deferisca le controversie tra la società e i soci ad un collegio arbitrale formato dai sindaci della società per difetto del requisito dell’imparzialità degli arbitri (essenziale tanto nel caso di arbitrato rituale quanto in quello di arbitrato libero) in quanto i sindaci oltre alla funzione di controllo – che peraltro rappresenta anch’essa un aspetto dell’amministrazione dell’ente societario – hanno un potere di iniziativa analogo a quello degli amministratori o in sostituzione o in unione con essi di modo che il collegio sindacale assume una importante partecipazione nella vita societaria e nell’elaborazione del relativo indirizzo il che rende oggettivamente incompatibile da parte dei componenti di tale organo l’esercizio di una funzione «terza» quale quella di giudicare le predette controversie Cass. civ. sez. I 11 ottobre 2006 n. 21816

In tema di arbitrato relativo ad appalto di opere pubbliche qualora le parti abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie l’art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.p.r. n. 1063 del 1962 in tema di arbitrato) il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante sicché l’estensione ed i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula. Ne segue che formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nell’art. 47 del capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale Cass. civ. sez. I 12 dicembre 2016 n. 25410

Il capitolato generale per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore normativo e vincolante e si applica quindi in modo diretto solo per gli appalti stipulati dallo Stato mentre per quelli stipulati dagli altri enti pubblici dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali comprensive anche di quella compromissoria per la soluzione delle controversie con il ricorso all’arbitrato che assumono efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui siano richiamate dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale. A tal fine tuttavia è necessario che la volontà di recepire il contenuto dell’intero capitolato risulti espressa in maniera esplicita ed univoca Cass. civ. sez. I 19 gennaio 2015 n. 747

La clausola compromissoria contenuta in un capitolato generale o speciale non deve essere approvata specificamente essendo sufficiente ai fini della validità della stessa che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto. Cass. civ. sez. I 6 agosto 2014 n. 17721

Qualora il contratto di appalto stipulato tra l’ente pubblico e la società appaltatrice abbia previsto l’applicazione del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 è legittima la pattuizione di una clausola compromissoria in deroga all’art. 45 del d.P.R. n. 1063 cit. che preveda la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre anziché da cinque membri ed il cui contenuto non sia evincibile da un unico documento avente forma scritta ma dalla volontà in tal senso manifestata da un lato dalla società appaltatrice (con la notificazione della domanda di arbitrato la contestuale nomina dell’arbitro e l’invito all’ente pubblico a nominare l’arbitro di competenza) e dall’altro dall’ente pubblico (con la nomina dell’arbitro la successiva designazione del terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale e con l’invito alla controparte ad esprimere l’accettazione del terzo arbitro espressa dalla società appaltatrice con lettera inviata all’ente) Cass. civ. sez. I 8 maggio 2014 n. 10000

In materia di concessioni di pubblici servizi (nella specie del servizio di distribuzione del gas metano ) e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie concernenti concessioni anteriori alla legge n. 205 del 2000 è esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato con conseguente nullità della clausola compromissoria sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi art. 5 della legge n. 1034 del 1971. Né può avere rilievo il sopravvenuto art. 6 comma 2 della legge n. 205 del 2000 (che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi ) il quale non pone una norma sulla giurisdizione ma risolve un problema di merito giacché estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo investe la validità ed efficacia del compromesso e della clausola compromissoria i quali in base all’art. 806 c.p.c. non potevano essere stipulati ; né alla suddetta norma sopravvenuta in mancanza della espressa previsione della sua efficacia retroattiva può essere attribuita efficacia sanante della originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati durante la vigenza della legge n. 1034 del 1971 ed anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 Cass. civ. Sezioni Unite 18 novembre 2008 n. 27336

Sia nell’ambito dell’arbitrato rituale che in quello rituale la rinuncia alla domanda formulata da una delle parti deve essere accettata dalle altre valendo per il mandato collettivo che investe gli arbitri le regole sulla formazione del contratto incluso l’art. 1328 cod. civ. con la conseguenza che la rinuncia al procedimento per essere preclusiva dell’arbitrato deve essere accompagnata dalla revoca dell’arbitro Cass. civ. sez. I 29 marzo 2012 n. 5111

In tema di arbitrato non si configura come rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria relativa a controversia avente ad oggetto il rilascio di locali ceduti in affitto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei relativi canoni scaduti trattandosi di azioni diverse per “petitum” e “causa petendi” Cass. civ. sez. I 11 novembre 2011 n. 23651

In tema di arbitrato qualora la parte promuova nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti al giudice ordinario avente identità totale o parziale di oggetto tale comportamento costituisce implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria restando così ad essa preclusa la possibilità di far successivo ricorso al procedimento arbitrale (nella specie il ricorrente impugnando il lodo ne aveva eccepito la nullità per essere intervenuta rinuncia implicita alla clausola compromissoria in quanto presso il giudice ordinario era pendente fra le stesse parti da epoca anteriore all’inizio del procedimento arbitrale un giudizio avente identico oggetto) Cass. civ. sez. I 15 luglio 2004 n. 13121

In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge per trascinamento la clausola compromissoria in esso contenuta restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità Cass. civ. sez. II 6 novembre 2013 n. 25024

La nullità del contratto nel quale è inserita una clausola compromissoria non comporta nullità della stessa poiché essa costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali. È pertanto infondato desumere dalla affermata competenza arbitrale il rigetto implicito dell’eccezione di nullità del contratto in cui la clausola compromissoria è inserita Cass. civ. sez. I 26 luglio 2013 n. 18134

 

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