Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
In tema di arbitrato la portata della convenzione arbitrale che contenga l’indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte quali ad esempio l’”interpretazione” e “l’esecuzione” del contratto va ricostruita ex art. 1362 c.c. sulla base della comune volontà dei compromettenti senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale in quanto un’interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto” le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi “causa petendi” in quell’accordo compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l’attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l’esecuzione del contratto) Cass. civ. sez. VI 22 ottobre 2018 n. 26553
In tema di arbitrato il “favor” per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale pur facendo richiamo al collegio arbitrale per “ogni e qualsiasi controversia” avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria “necessariamente” rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l’applicazione dell’art. 808 quater c.p.c.) Cass. civ. sez. II 24 settembre 2018 n. 22490
In tema di interpretazione del patto compromissorio anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell’art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria Cass. civ. sez. I 7 aprile 2015 n. 6909
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata in mancanza di espressa volontà contraria nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi “causa petendi” nel contratto medesimo con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico come nella specie in cui la “causa petendi” ha titolo aquiliano ex art. 1669 c.c. avendo gli attori dedotto gravi difetti dell’immobile da loro acquistato presso il costruttore Cass. civ. sez. II 3 febbraio 2012 n. 1674
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