Art. 807 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Compromesso

Articolo 807 - codice di procedura civile

Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.
La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

Articolo 807 - Codice di Procedura Civile

Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.
La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

Massime

L’art. 807 comma terzo c.p.c. nel dichiarare applicabili al compromesso (e per il principio di autonomia che lo contraddistingue alla clausola compromissoria) le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l’ordinaria amministrazione non esclude in via di principio il potere del direttore generale (eventualmente in via congiunta con altro dirigente quale un direttore centrale) di stipulare clausole compromissorie riferite a contratti alla cui conclusione egli risulti legittimamente autorizzato. In tema di attività di impresa il criterio discretivo tra «ordinaria» e «straordinaria» amministrazione non può difatti ritenersi quello del carattere cosiddetto «conservativo» dell’atto posto in essere (valido al contrario in relazione all’amministrazione del patrimonio dell’incapace) essendo al contrario necessariamente sotteso alle vicende imprenditoriali il compimento di atti di disposizione di beni con la conseguenza che l’indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l’atto si pone con la gestione «normale» (e quindi «ordinaria») del tipo di impresa di cui si tratta (ed in considerazione delle dimensioni in cui essa viene esercitata). Se pertanto gli atti che modificano le strutture economico-amministrative sostanziali dell’azienda sono da considerarsi di «straordinaria amministrazione» la stipulazione di una clausola compromissoria non può ex se qualificarsi come tale con la conseguenza che (tanto un amministratore quanto) lo stesso direttore generale della società deve ritenersi abilitato alla stipulazione della clausola predetta non soltanto per effetto di una specifica attribuzione di potere in tal senso (da parte dell’assemblea o per disposizione dell’atto costitutivo) ma anche se detto potere inerisca alla stessa natura dei compiti affidatigli (come nel caso di autorizzazione alla conclusione di determinati contratti in nome e per conto della società) Cass. civ. sez. I 18 ottobre 1997 n. 10229

Anche con riguardo al compromesso ed alla clausola compromissoria il requisito della forma scritta ad substantiam (artt. 807 808 c.p.c.) non richiede che la volontà negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione dell’una o dell’altra parte ma deve ritenersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato purché inscindibilmente collegato al primo. (In forza di tale principio la S.C. in relazione a fattispecie anteriore all’entrata in vigore della legge n. 25 del 1994 ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria anche quanto alle modalità di nomina degli arbitri risultava dalla successione e correlazione di una serie di atti intercorsi tra gli interessati) Cass. civ. sez. I 4 maggio 1995 n. 4856

Con riguardo a clausola compromissoria i cui requisiti di validità ed efficacia devono essere riscontrati in modo autonomo rispetto a quelli richiesti per il contratto al quale accede la forma scritta prescritta dall’art. 807 c.p.c. può ritenersi sussistente solo quando l’accordo compromissorio si estrinsechi in un unico documento ovvero in due documenti contenenti la proposta di compromesso e la relativa accettazione. Al fine indicato pertanto non è sufficiente una proposta scritta di compromesso quando la risposta scritta dell’altra parte non contenga un’espressa volontà di adesione al compromesso stesso ma si limiti a richiamare il contratto altrimenti concluso presupponendone l’esistenza (nella specie contratto di prestazione d’opera professionale stipulato verbalmente) Cass. civ. sez. I 3 gennaio 1986 n. 22.

 

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