Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione (191 ss., 204) è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore (82) che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni (137) sono fatte a cura del cancelliere.
Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d’ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.