Art. 803 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Esecuzione richiesta in via diplomatica

Articolo 803 - codice di procedura civile

Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione (191 ss., 204) è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore (82) che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni (137) sono fatte a cura del cancelliere.
Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d’ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.

Articolo 803 - Codice di Procedura Civile

Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione (191 ss., 204) è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore (82) che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni (137) sono fatte a cura del cancelliere.
Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d’ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.

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