Art. 802 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

Articolo 802 - codice di procedura civile

Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero (70).
Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla corte mediante ricorso (125), al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica (204).
La corte delibera in camera di consiglio (737 ss.) e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

Articolo 802 - Codice di Procedura Civile

Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero (70).
Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla corte mediante ricorso (125), al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica (204).
La corte delibera in camera di consiglio (737 ss.) e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

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