Art. 799 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

Articolo 799 - codice di procedura civile

La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’art. 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d’appello competente a norma dell’art. 796, l’efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.
Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell’articolo precedente, il giudice sospende il procedimento (295) e fissa un termine perentorio (152, 153) per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d’appello competente.

Articolo 799 - Codice di Procedura Civile

La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’art. 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d’appello competente a norma dell’art. 796, l’efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.
Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell’articolo precedente, il giudice sospende il procedimento (295) e fissa un termine perentorio (152, 153) per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d’appello competente.

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