Art. 798 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Riesame del merito

Articolo 798 - codice di procedura civile

Su domanda del convenuto la corte d’appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell’art. 395.
In questi casi la corte, secondo i risultati dell’istruzione e della discussione, decide sul merito (277), oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera.

Articolo 798 - Codice di Procedura Civile

Su domanda del convenuto la corte d’appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell’art. 395.
In questi casi la corte, secondo i risultati dell’istruzione e della discussione, decide sul merito (277), oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera.

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