Su domanda del convenuto la corte d’appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell’art. 395.
In questi casi la corte, secondo i risultati dell’istruzione e della discussione, decide sul merito (277), oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera.