La convivenza triennale “come coniugi” quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima è oggetto di un’eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio né opponibile dal coniuge per la prima volta nel giudizio di legittimità Cass. civ. sez. I 22 settembre 2015 n. 18695
In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto al momento della manifestazione del consenso a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ. cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte poiché mentre in tema di contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell’altra parte tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale quale causa d’invalidità del matrimonio essendo in tal caso preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico Cass. civ. sez. I 1 aprile 2015 n. 6611
Ai sensi dell’art. 797 n. 6 cod. proc. civ. tuttora operante nell’ambito regolato dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con legge 28 marzo 1985 n. 121) per l’espresso richiamo di natura materiale e non formale agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. ivi contenuto i rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base di un principio di prevenzione a favore di quest’ultima essendo venuta meno giusta l’art. 8 n. 2 dell’Accordo predetto la riserva di giurisdizione del tribunale ecclesiastico sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari. Ne consegue che il giudice italiano in difetto di delibazione della corrispondente sentenza ecclesiastica può statuire sulla domanda di nullità del matrimonio concordatario formulata in via riconvenzionale dal coniuge convenuto in giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Cass. civ. sez. VI-I 3 settembre 2014 n. 18627
La dichiarazione di efficacia nell’ordinamento dello Stato delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti cui l’art. 797 cod. proc. civ. condiziona l’efficacia delle sentenze straniere in Italia tra i quali il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata. Tale requisito sussiste quando il matrimonio concordatario sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal tribunale ecclesiastico regionale confermata con decreto di ratifica dal tribunale ecclesiastico d’appello ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in conformità delle leggi canoniche. (Nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che la conferma in appello della pronuncia di primo grado era avvenuta con sentenza anziché con decreto) Cass. civ. sez. I 22 maggio 2014 n. 11416