Art. 796 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Giudice competente

Articolo 796 - codice di procedura civile

Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera (2820 c.c.) deve proporre domanda mediante citazione (163) davanti alla corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore (82), il presidente della corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda (79).
L’intervento del pubblico ministero è sempre necessario (70, 72).

Articolo 796 - Codice di Procedura Civile

Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera (2820 c.c.) deve proporre domanda mediante citazione (163) davanti alla corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore (82), il presidente della corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda (79).
L’intervento del pubblico ministero è sempre necessario (70, 72).

Massime

La dichiarazione di efficacia nell’ordinamento dello Stato delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico è subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti cui l’art. 797 c.p.c. condiziona l’efficacia delle sentenze straniere in Italia tra i quali – al n. 4 di detto articolo – il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; tale requisito sussiste quando come nella specie il matrimonio concordatario sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal Tribunale ecclesiastico regionale confermata con decreto di ratifica dal Tribunale ecclesiastico d’appello ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in conformità alle leggi canoniche per le quali per sentenza passata in giudicato si deve intendere quella divenuta esecutiva per essere stata munita del citato decreto di esecutività; in quell’ordinamento infatti pur valendo il principio che le sentenze affermative di nullità matrimoniale hanno natura dichiarativa e non passano mai in giudicato in quanto impugnabili con nuova richiesta di esame quest’ultima quand’anche proposta non ne sospende l’esecutività con l’effetto che la doppia conformità implica con i relativi decreti esecutori che gli effetti da essa derivanti debbano trovare esecuzione e tra essi in particolare la possibilità di contrarre nuove nozze. (Principio affermato dalla S.C. che ha ritenuto irrilevante ai fini di contestare il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio il fatto che il Supremo Tribunale apponendovi l’esecutività abbia invitato la parte a far valere eventuali nullità ancora rivolgendosi al giudice ecclesiastico con una “nova causae propositio”) Cass. civ. sez. I 7 gennaio 2011 n. 274

Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’efficacia nell’ordinamento dello Stato della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario intervenuta in pendenza del giudizio d’appello per la cessazione degli effetti civili del matrimonio medesimo determinando il venir meno del vincolo coniugale travolge la sentenza civile di divorzio emessa in primo grado e le statuizioni economiche in essa contenute in quanto tali statuizioni presuppongono la validità del matrimonio e del vincolo conseguente Cass. civ. sez. I 4 febbraio 2010 n. 2600

Con riferimento alle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati il riconoscimento dell’efficacia è subordinata alla mancanza di incompatibilità con l’ordine pubblico interno che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati mentre è solo assoluta per le sentenza ecclesiastiche atteso che – in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con Protocollo addizionale del 18/2/1984 modificativo del concordato – per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico) individuati dal giudice della delibazione idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile anche ordinaria nella materia matrimoniale Cass. civ. Sezioni Unite 18 luglio 2008 n. 19809 

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