Art. 792 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deposito del prezzo

Articolo 792 - codice di procedura civile

L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche (2889 c.c.) deve chiedere, con ricorso (125) al presidente del tribunale competente per la espropriazione (26), la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto (2890, 2893, 2894 c.c.). Il presidente provvede con decreto (135).
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei 40 giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti (2891 c.c.), l’acquirente, nel termine perentorio (152) di sessanta giorni dalla notificazione (137 ss.), deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione (2664 c.c.), un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti (673 ss. c.n.).

Articolo 792 - Codice di Procedura Civile

L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche (2889 c.c.) deve chiedere, con ricorso (125) al presidente del tribunale competente per la espropriazione (26), la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto (2890, 2893, 2894 c.c.). Il presidente provvede con decreto (135).
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei 40 giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti (2891 c.c.), l’acquirente, nel termine perentorio (152) di sessanta giorni dalla notificazione (137 ss.), deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione (2664 c.c.), un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti (673 ss. c.n.).

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