Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.
Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’art. 187.
L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’art. 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato (324; 195 att.; 2646 c.c.).