Art. 790 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Operazioni davanti al notaio

Articolo 790 - codice di procedura civile

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio (786), questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti (784; 2825 c.c.) del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori (82 ss.).
Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
Questi fissa con decreto (135) un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato (136) dal cancelliere.
Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza (134, 176, 177).

Articolo 790 - Codice di Procedura Civile

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio (786), questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti (784; 2825 c.c.) del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori (82 ss.).
Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
Questi fissa con decreto (135) un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato (136) dal cancelliere.
Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza (134, 176, 177).

Massime

In tema di divisione è inammissibile il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione atteso che ai sensi dell’art. 790 c.p.c. tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore mediante trasmissione del relativo verbale per essere decise con ordinanza avverso la quale è esperibile opposizione agli atti esecutivi Cass. civ. sez. VI 29 dicembre 2016 n. 27346

Nel giudizio di divisione ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l’espletamento delle operazioni (nella specie vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell’art. 790 c.p.c. questi ha l’obbligo di dare avviso almeno cinque giorni prima ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all’incanto determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa Cass. civ. sez. II 22 ottobre 2009 n. 22390 

Qualora a dirigere le operazioni di divisione sia stato delegato ai sensi dell’art. 790 c.p.c. un notaio l’attività da questo svolta ha natura amministrativa onde non trovano applicazione i principi che disciplinano le notifiche e le comunicazioni eseguite ad istanza del giudice come confermato dal fatto che l’organo amministrativo (cioè il notaio) si avvale per le comunicazioni di uno strumento particolare quale l’avviso Cass. civ. sez. II 26 gennaio 2000 n. 869

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