In tema di divisione è inammissibile il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione atteso che ai sensi dell’art. 790 c.p.c. tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore mediante trasmissione del relativo verbale per essere decise con ordinanza avverso la quale è esperibile opposizione agli atti esecutivi Cass. civ. sez. VI 29 dicembre 2016 n. 27346
Nel giudizio di divisione ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l’espletamento delle operazioni (nella specie vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell’art. 790 c.p.c. questi ha l’obbligo di dare avviso almeno cinque giorni prima ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all’incanto determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa Cass. civ. sez. II 22 ottobre 2009 n. 22390
Qualora a dirigere le operazioni di divisione sia stato delegato ai sensi dell’art. 790 c.p.c. un notaio l’attività da questo svolta ha natura amministrativa onde non trovano applicazione i principi che disciplinano le notifiche e le comunicazioni eseguite ad istanza del giudice come confermato dal fatto che l’organo amministrativo (cioè il notaio) si avvale per le comunicazioni di uno strumento particolare quale l’avviso Cass. civ. sez. II 26 gennaio 2000 n. 869