Art. 79 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Istanza di nomina del curatore speciale

Articolo 79 - codice di procedura civile

La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero (182, 299). Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse (100).

Articolo 79 - Codice di Procedura Civile

La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero (182, 299). Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse (100).

Massime

L’esistenza di un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, se può legittimare una delle altre parti, che vi abbia interesse, a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato ai sensi dell’art. 79 cpv. c.p.c., non può essere dedotta da tale parte per farne derivare l’invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l’interesse tutelato dall’art. 78 cpv. c.p.c. è esclusivamente quello della parte rappresentata e non anche quello delle altre parti. Cass. civ. sez. I 29 marzo 1979, n. 1808.

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