Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all’esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi che modifichino il numero e l’entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare anche in sede di appello le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione per intero o congiunta del compendio immobiliare integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione Cass. civ. sez. II 17 aprile 2013 n. 9367
Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall’art. 789 c.p.c. – ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell’udienza di discussione dello stesso – essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio sia pure implicitamente il progetto approntato e depositato dal c.t.u. così come non è necessaria la fissazione dell’apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso con il loro comportamento processuale (nella specie richiedendo concordemente di differire la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni) la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria Cass. civ. sez. II 11 gennaio 2010 n. 242
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall’art. 720 c.c. postula sotto l’aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e sotto l’aspetto economico-funzionale che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso Cass. civ. sez. II 29 maggio 2007 n. 12498
In tema di giudizio di divisione ereditaria le caratteristiche del relativo procedimento – rappresentate dalla finalità che esso persegue di porre fine alla comunione con riferimento all’intero patrimonio del de cuius e dalla possibilità che esso si concluda in luogo che con sentenza con ordinanza che sull’accordo delle parti dichiari esecutivo il progetto divisionale – non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso; pertanto vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 167 secondo comma c.p.c. le domande di nullità o di simulazione dirette a far rientrare determinati beni nell’asse ereditario proposte per la prima volta in sede di discussione del progetto divisionale Cass. civ. Sezioni Unite 20 giugno 2006 n. 14109
Nel procedimento di scioglimento della comunione la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell’udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata a norma dell’art. 789 secondo comma c.p.c. nei confronti di tutti i condividenti anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che dopo aver dichiarato con ordinanza l’esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u. disponendo anche l’estrazione dei lotti – proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e senza fissare una nuova udienza di discussione dell’ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti – e senza quindi consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto per poter proporre eventuali osservazioni – disponga l’assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite Cass. civ. sez. II 23 gennaio 2012 n. 880
La sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo sicchè ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che in conseguenza della compiuta divisione non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l’ulteriore detenzione Cass. civ. sez. II 22 agosto 2018 n. 20961
La sentenza che approva il progetto di divisione e dispone il sorteggio dei lotti ha natura definitiva quanto alla domanda di scioglimento della comunione giacché risolve tutte le questioni ad essa relative senza che assuma contrario rilievo l’omessa pronuncia sulle spese di giudizio Cass. civ. sez. II 26 luglio 2016 n. 15466
In tema di divisione giudiziale la sentenza risolutiva delle contestazioni sul progetto e contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo con la conseguenza che ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli ma ha anche la potestà di esercitarne tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che in conseguenza della compiuta divisione non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l’ulteriore detenzione Cass. civ. sez. II 27 dicembre 2013 n. 28697
In tema di scioglimento di comunioni l’ordinanza con cui il giudice istruttore ai sensi dell’art. 789 comma terzo cod. proc. civ. dichiara esecutivo il progetto di divisione pur in presenza di contestazioni ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l’appello. È tuttavia ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso detto provvedimento in quanto proposto dalla parte facendo ragionevole affidamento sul consolidato orientamento del giudice della nomofilachia all’epoca della sua formulazione Cass. civ. Sezioni Unite 2 ottobre 2012 n. 16727
In tema di scioglimento di comunioni l’ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione ai sensi dell’art. 789 c.p.c. non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 comma settimo Cost. qualora risulti emessa all’esito del procedimento svoltosi nel rispetto delle forme prescritte dalla legge e in presenza di un accordo dei condividenti dovendosi escludere in mancanza di contestazioni che tale provvedimento abbia natura decisoria Cass. civ. sez. II 11 maggio 2009 n. 10798
Qualora a seguito di domanda di scioglimento di comunione immobiliare sia stata emessa sentenza non definitiva dichiarativa dell’invocato scioglimento e della comoda divisibilità del bene immobile con la conseguente proposizione di appello avverso tale sentenza e poi il giudice istruttore abbia approvato con ordinanza il progetto divisionale per mancanza di contestazioni divenuto perciò esecutivo l’accoglimento del suddetto appello determinerebbe ai sensi dell’art. 336 comma secondo c.p.c. la caducazione di tutti gli atti ed i provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata e quindi nel caso prospettato anche dell’indicato progetto divisionale dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 789 comma terzo c.p.c. rinveniente il suo presupposto logico-giuridico proprio nella menzionata sentenza non definitiva. Pertanto nel caso di rigetto del richiamato appello deve ritenersi che l’appellante sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza a lui sfavorevole emanata dal giudice di appello con la conseguente reiezione dell’eccezione (come proposta nella specie dai controricorrenti) basata sulla circostanza della precedente intervenuta esecutività del progetto divisionale Cass. civ. sez. II 16 febbraio 2007 n. 3636
Nel giudizio di divisione il giudice anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti “pro quota” posto che in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze la prestazione dell’ausiliare deve ritenersi resa nell’interesse generale della giustizia e correlativamente nell’interesse comune delle parti stesse Cass. civ. sez. VI-II 13 maggio 2015 n. 9813
Nel giudizio di divisione non necessariamente si deve pervenire ad un regolamento delle spese di lite che è consentito solo nel caso di ingiustificate pretese di uno dei condividenti ovvero di inutili resistenze. Ne consegue che ove uno dei condividenti proponga opposizione al decreto di liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio nel relativo giudizio incidentale l’opponente non assume la posizione di legittimato passivo nei confronti degli altri condividenti e di conseguenza nel caso di rigetto dell’opposizione non è ammissibile una sua condanna alla rifusione delle spese in loro favore dovendosi dirimere ogni eventuale questione al riguardo con la sentenza conclusiva del giudizio di divisione Cass. civ. sez. II 7 febbraio 2011 n. 3024
Qualora il progetto di divisione di una comunione ereditaria sia stato dichiarato esecutivo con l’ordinanza di cui all’art. 789 c.p.c. la quale ha posto le spese del procedimento a carico di tutti i condividenti pro quota tale provvedimento non riguarda anche le spese legali dei condividenti medesimi le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza. (Nella specie la S.C. ha cassato – rigettando nel merito la domanda – la sentenza di appello che a seguito di un giudizio di divisione nel quale le spese erano state poste a carico dei condividenti pro quota aveva riconosciuto all’avvocato di una delle parti il diritto di ottenere un decreto ingiuntivo a carico di un’altra parte rimasta contumace dal medesimo non assistita per il pagamento di prestazioni professionali senza che fosse possibile ipotizzare una forma di soccombenza a carico della parte contumace. In motivazione la Corte ha aggiunto che nel nostro ordinamento non è consentito al legale di una parte di rivalersi nei confronti della controparte in assenza di un provvedimento di distrazione delle spese) Cass. civ. sez. II 24 settembre 2007 n. 19577