Art. 788 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Vendita di immobili

Articolo 788 - codice di procedura civile

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.
Quando le operazioni sono affidate a un professionista (786, 790 ss.), questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 788 - Codice di Procedura Civile

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.
Quando le operazioni sono affidate a un professionista (786, 790 ss.), questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. u), nn. 1, 2 e 3, della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Massime

Gli atti del giudice istruttore o del professionista delegato relativi alle operazioni di vendita di immobili non divisibili espletate nel corso di procedimento di scioglimento di comunione agli effetti dell’art. 788 c.p.c. sono soggetti al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c. rimanendo pertanto inammissibile giacché preclusa dall’applicabilità di tale rimedio la denuncia di vizi formali del decreto di trasferimento del bene derivanti dal mancato accoglimento di richiesta di attribuzione dei beni avanzata nel corso del giudizio divisorio Cass. civ. Sezioni Unite 29 luglio 2013 n. 18185

Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio posti in essere nell’ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. c.p.c. espressamente richiamati dall’art. 788 terzo comma c.p.c. non sono riconducibili ad una azione esecutiva avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione; ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. bensì un’autonoma azione di nullità. (Nell’affermare l’anzidetto principio la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l’istanza di revoca del decreto di trasferimento dell’immobile oggetto di divisione proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall’art. 490 c.p.c. precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame disciplinata invece dall’art. 790 c.p.c.) Cass. civ. sez. II 22 gennaio 2010 n. 1199

L’ordinanza con la quale il giudice dispone la vendita all’incanto ai sensi dell’art. 788 c.p.c. per sciogliere la comunione ereditaria non è atto né del procedimento di vendita né del processo di esecuzione ma da un lato fissa le modalità dell’incanto dall’altro consente il prosieguo della divisione sì che mentre per la prima parte è impugnabile ex art. 617 c.p.c. per l’altra parte non è invece ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio. In particolare tale rimedio straordinario è da escludere anche nel caso in cui l’ordinanza suddetta non sia stata comunicata alla parte contumace Cass. civ. sez. II 24 febbraio 1999 n. 1575

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