Art. 787 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Vendita di mobili

Articolo 787 - codice di procedura civile

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite (1861, 1872 c.c.), il giudice istruttore o il professionista delegato (1) (786) procede a norma degli artt. 534 ss., se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

Articolo 787 - Codice di Procedura Civile

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite (1861, 1872 c.c.), il giudice istruttore o il professionista delegato (1) (786) procede a norma degli artt. 534 ss., se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

Note

(1) Le originarie parole: «il notaio delegato» sono state così sostituite dall’art. 2, comma 1, lett. t), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Massime

Nei rapporti tra condividenti l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto prevista dall’art. 763 cod. civ. è improponibile per difetto d’interesse prima che la divisione sia compiuta e pertanto non è esperibile contro atti che come la vendita dei beni ereditari non hanno l’effetto di far cessare la comunione dei beni medesimi Cass. civ. sez. II 5 febbraio 1980 n. 834

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