Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite (1861, 1872 c.c.), il giudice istruttore o il professionista delegato (1) (786) procede a norma degli artt. 534 ss., se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.