Art. 786 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Direzione delle operazioni

Articolo 786 - codice di procedura civile

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore (168 bis, 175) il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio (68, 790; 194 att.; 730 c.c.).

Articolo 786 - Codice di Procedura Civile

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore (168 bis, 175) il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio (68, 790; 194 att.; 730 c.c.).

Massime

In tema di giudizio di scioglimento della comunione il giudice nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione) ben può regolarne anche le spese di lite trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché diversamente da quanto accade nel processo dichiarativo quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito Cass. civ. sez. II 23 gennaio 2017 n. 1665

Per poter delegare ad un notaio la direzione delle operazioni materiali e tecniche della divisione senza peraltro attribuirgli poteri decisori sulle questioni che eventualmente possono insorgere nel corso delle operazioni non è richiesto il consenso delle parti interessate essendo riservata al giudice la facoltà di avvalersi e meno dell’opera del pubblico ufficiale. b) Non ogni questione insorta nel corso delle operazioni di divisione costituisce causa idonea di sospensione di esse richiedendosi a tal fine una contestazione concreta ed effettiva in ordine al modus ed ai criteri delle operazioni che non siano già stati determinati dal giudice. c) La disposizione contenuta nell’art. 96 c.p.c. non restringe le ipotesi di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ad uno piuttosto che ad altro grado del giudizio ma va applicata in ordine a qualsiasi grado di esso. Pertanto deve ritenersi arbitraria un’interpretazione della citata disposizione tendente a limitare l’applicazione di essa al solo giudizio di primo grado. d) Il principio secondo cui le spese dei giudizi di divisione gravano sulla massa con conseguente proporzionale incidenza sui singoli condividenti in ragione delle quote di ciascuno va applicato soltanto in ordine alle operazioni di divisione condotte per il soddisfacimento del comune interesse dei condividenti. Viceversa trova applicazione il principio della soccombenza in ordine alle contestazioni insorte nel particolare interesse di taluno dei condividendi ed in ordine alla risoluzione degli incidenti Cass. civ. sez. II 10 giugno 1958 n. 1910.

 

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