Il giudizio di divisione “mortis causa” deve svolgersi ai sensi dell’art. 784 c.c. con la partecipazione di tutti i condividenti la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo indipendentemente dall’attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte. (Nella specie la S.C. ha rimesso gli atti al giudice di primo grado ex art. 354 comma 1 c.p.c. per essersi tale grado di lite nonché il successivo giudizio di gravame svolto senza la partecipazione necessaria di due condividenti illegittimamente estromessi in prime cure a seguito di rinuncia agli atti del giudizio ad opera dell’attore seguita dall’accettazione degli interessati) Cass. civ. sez. II 20 agosto 2019 n. 21510
La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria sicché non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa neppure a fini di mero accertamento Cass. civ. sez. II 21 maggio 2015 n. 10478
L’atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria non interrompe il decorso del tempo utile all’usucapione da parte del convenuto tale atto non essendo rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso “ad usucapionem” Cass. civ. sez. II 21 marzo 2014 n. 6785
Il litisconsorzio necessario tra i coeredi previsto nei giudizi aventi ad oggetto la divisione dei beni ereditari trova applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l’attribuzione ai singoli coeredi – nella specie per accordo stragiudiziale – delle quote loro spettanti Cass. civ. sez. II 29 luglio 2013 n. 18218
La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione agli effetti dell’art. 784 c.p.c. permane in ogni grado del processo indipendentemente dall’attività e dal comportamento di ciascuna parte; ne consegue che se in fase di appello l’appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti il giudice di secondo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio in forza dell’art. 331 c.p.c. ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione Cass. civ. sez. II 11 giugno 2013 n. 14654
In tema di scioglimento della comunione i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante pur avendo diritto ad intervenire nella divisione ai sensi dell’art. 1113 primo comma c.c. non sono parti in tale giudizio al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato senza avere alcun potere dispositivo in quanto non condividenti; ne consegue che la mancata evocazione dei creditori iscritti e degli aventi causa nel giudizio di scioglimento comporta che la divisione non abbia effetto nei loro confronti come è espressamente previsto dall’art. 1113 terzo comma c.c. Cass. civ. sez. II 9 novembre 2012 n. 19529
In tema di giudizio di divisione ereditaria successivamente alla costituzione dei convenuti non può più essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice debba attenersi in relazione al patrimonio del “de cuius” individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Ne consegue che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato costituendo eccezione in senso proprio in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo è soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167 secondo comma c.p.c. Cass. civ. sez. II 28 dicembre 2011 n. 29372
Nell’azione di scioglimento di comunione ereditaria secondo quanto stabilito nell’art. 50 della legge 31 maggio 1995 n. 218 la parziale collocazione dei beni immobili all’estero è idonea a precludere la giurisdizione del giudice italiano solo se essa si fondi unicamente sul criterio del domicilio o della residenza in Italia del convenuto o sulla accettazione da parte di quest’ultimo della giurisdizione italiana. Al contrario quando sia applicabile almeno uno dei criteri di collegamento stabiliti dal citato art. 50 quali la cittadinanza italiana del “de cuius” e l’apertura della successione in Italia deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano Cass. civ. Sezioni Unite 12 luglio 2011 n. 15233
Nel giudizio di divisione della cosa comune il risultato finale – della trasformazione dei diritti “pro quota” dei singoli partecipanti in altrettanti diritti individuali di proprietà esclusiva su concrete e determinate porzioni di beni comuni – si attua attraverso tre fasi fondamentali: la fase della c.d. assificazione quella della formazione delle quote e quella della attribuzione. Tale sequenza ha carattere progressivo per cui non possono i condividenti chiedere direttamente l’attribuzione senza che il giudice abbia previamente disposto il progetto di formazione delle quote ed abbia precisato le modalità della divisione dando disposizioni in merito all’estrazione a sorte dei lotti. Ne consegue che ove al progetto divisionale non siano state sollevate contestazioni ed esso sia conseguentemente divenuto esecutivo il giudice deve provvedere con ordinanza non impugnabile all’attuazione di tale progetto e dare disposizioni in merito all’estrazione a sorte dei lotti. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto corretto il differimento delle operazioni divisionali deciso dal giudice di primo grado al passaggio in giudicato della pronuncia che doveva risolvere altre questioni dibattute dai condividenti laddove invece la Corte di merito avrebbe dovuto procedere all’estrazione a sorte dei lotti come richiesto nell’atto di gravame non avendo il Tribunale svolto tale attività) Cass. civ. sez. II 4 marzo 2011 n. 5266
Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e perciò appartenenti a distinte comunioni si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all’interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse; può invece procedersi a un’unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse senza che risultasse l’acquisizione del consenso dei condividenti) Cass. civ. sez. II 15 ottobre 2018 n. 25756
La qualità di litisconsorti necessari ex art. 784 c.p.c. di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione permane in ogni grado del processo indipendentemente dall’attività e dal comportamento di ciascuna parte. Ne consegue che se in fase di appello l’appellante non provveda alla citazione di uno o più condomini il giudice di secondo grado è obbligato a disporre l’integrazione del contraddittorio in ottemperanza al precetto dell’art. 331 c.p.c. ancorché già disposta in primo grado la divisione ex art. 789 c.p.c. debba soltanto pronunciare sulle spese in quanto la causa accessoria sulle spese condivide il carattere di inscindibilità della causa principale Cass. civ. sez. II 5 dicembre 2001 n. 15358
Qualora con la domanda di divisione si chieda lo scioglimento della comunione non ereditaria avente ad oggetto la contitolarità della nuda proprietà l’usufruttuario pro quota dell’immobile non è parte necessaria del giudizio atteso che l’usufrutto e la nuda proprietà costituendo diritti reali diversi danno luogo – ove spettino a più persone – a un concorso di iura in re aliena sul medesimo bene e non anche ad una comunione in senso proprio configurabile in presenza della contitolarità del medesimo diritto reale (1100 c.c.) ed alla quale è correlato il giudizio di divisione che è volto alla trasformazione del diritto ad una quota ideale (della proprietà o di altro diritto reale limitato) su beni individuali; né d’altra parte l’art. 784 c.c. prefigura la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell’usufruttuario pro quota atteso che nel giudizio di divisione l’usufruttuario stesso il quale abbia acquistato il diritto in base a un negozio trascritto in data anteriore alla trascrizione della domanda di divisione può essere chiamato in giudizio ai sensi dell’art. 1113 comma terzo c.c. in relazione all’art. 106 c.p.c. perché la sentenza abbia effetto nei suoi confronti Cass. civ. sez. II 13 dicembre 2005 n. 27412
Nel caso di comproprietà di beni gravati da un diritto di usufrutto la partecipazione dell’usufruttuario al giudizio di divisione si rende necessaria nella sola ipotesi di comunione ereditaria e sempre ché l’usufruttuario rivesta altresì la qualità di erede (art. 713 c.c.) ma non in caso di divisione convenzionale dovendo ritenersi consentito ai comproprietari nell’esercizio della loro autonomia negoziale di pattuire fra di essi lo scioglimento della comunione stessa (art. 784 c.p.c.) senza che in tale giudizio l’usufruttuario acquisti la veste di litisconsorte necessario Cass. civ. sez. III 8 giugno 2001 n. 7785
La domanda proposta al fine di ottenere la declaratoria di nullità di una divisione ereditaria giudiziale mirando a conseguire una pronunzia incidente sull’intero rapporto plurisoggettivo già oggetto del giudizio divisorio dà vita ad una causa inscindibile per ragioni sostanziali nella quale devono considerarsi litisconsorti necessari anche i coeredi che siano stati parti del giudizio divisorio e che abbiano alienato le proprie quote poiché queste alienazioni non li privano della qualità di erede e perciò di parti necessarie ex art. 784 c.p.c Cass. civ. sez. II 15 ottobre 1980 n. 5531.
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